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ATTI E PERMESSI EDILIZI PER FRUIRE DEL SUPERBONUS: IL COMUNE DEVE FORNIRLI AL CITTADINO CHE LI RICHIEDE

Secondo il Tar Campania l’amministrazione comunale è obbligata a fornire tutta la documentazione richiesta dal cittadino che vuole effettuare lavori agevolati dal Superbonus 110%.

Il Tar Campania, con la sentenza 1681/2022 dello scorso 14 marzo, ha stabilito che il Comune è obbligato a fornire tutta la documentazione necessaria al cittadino che ha fatto richiesta per poter effettuare interventi agevolati dal Superbonus 110%.

Nel caso sottoposto ai giudici, un cittadino, proprietario di un immobile residenziali costruito nel 1970 e da lui acquistato nel 2005, ha deciso di effettuare dei lavori di ristrutturazione fruendo del Superbonus 110%, pertanto ha richiesto al Comune la copia conforme della Licenza Edilizia, della quale non era mai stato in possesso.

Dopo circa tre mesi dalla suddetta richiesta, il Comune ha risposto che non era stato possibile recuperare il faldone relativo alla Licenza Edilizia richiesta. Successivamente, quindi, il proprietario ha richiesto l’acquisizione degli atti necessari a disvelare i titoli legittimanti la costruzione dell’immobile di proprietà, ma tale richiesta non ha ricevuto alcun riscontro da parte del Comune, pertanto è stato chiamato in causa il Tar.

A quel punto, i giudici ai quali è stato sottoposto il caso, hanno dato ragione al proprietario innanzitutto perché ogni proprietario ha diritto di accesso alla documentazione richiesta, proprio perché funzionale all’esercizio delle proprie indefettibili prerogative di proprietario dell’immobile che occupa.

In secondo luogo, i giudici hanno evidenziato che sussiste un interesse personale, attuale e concreto del richiedente all’ottenimento degli atti pertinenti alla legittimità edilizia e urbanistica dell’immobile, al fine di poter fruire delle agevolazioni fiscali.

In sostanza, quindi, con la suddetta sentenza, il Tar ha ordinato al Comune di esibire tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla data di notifica della sentenza, condannando, inoltre, il Comune al pagamento delle spese legali.

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