Il Decreto Prezzi è entrato in vigore il 15 aprile e fissa i costi massimi relativi agli interventi agevolabili con Superbonus 110% e altri bonus edilizi.
Il 15 aprile 2022 è entrato in vigore il cosiddetto “Decreto Prezzi”, ovvero il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 febbraio 2022, denominato “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo 2022.
Il Decreto Prezzi aggiorna e fissa i massimali di costo per chi intende usufruire delle detrazioni previste per la riqualificazione energetica degli edifici. Nello specifico, si tratta di un provvedimento attuativo che fissa i tetti massimi per gli interventi agevolabili attraverso il Superbonus 110% e gli altri bonus edilizi, ovvero Ecobonus, Bonus Facciate e Bonus Ristrutturazioni.
La finalità del Decreto Prezzi è quella di definire “i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’art. 119, comma 13, lettera a) e all’art. 121, comma 1 -ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a quanto previsto all’art. 2.” Alla luce di quanto appena detto, questo provvedimento è, quindi, estremamente importante per i tecnici abilitati all’asseverazione.
I massimali di spesa, che verranno rivisti annualmente, non sono onnicomprensivi, in modo da tener conto della specificità dei singoli interventi. Ciò significa che nei costi massimi sono stati esclusi l’IVA, gli oneri professionali e i costi di installazione e manodopera.
Il Ministero della Transizione Ecologica ha spiegato che:
- per ciò che concerne l’IVA è necessario fare riferimento alla normativa di settore;
- per gli oneri professionali bisogna far riferimento al Decreto Parametri bis;
- per i costi di installazione e manodopera, l’asseverazione della congruità delle spese deve avvenire sulla base dei prezziari (regionali e DEI), indicati nel Decreto Requisiti Tecnici.
Ricordiamo che l’asseverazione della congruità delle spese deve essere rilasciata per tutti gli interventi ammessi a beneficiare delle seguenti agevolazioni: Superbonus 110% e gli altri bonus edilizi compresi nel Decreto Rilancio. Naturalmente, l’asseverazione della congruità delle spese è richiesta sia nel caso di detrazione Irpef del 110% e sia nel caso di cessione del credito o sconto in fattura.
Sono escluse dall’obbligo di asseverazione sia le opere classificate come attività di edilizia libera e sia gli interventi agevolati con Sismabonus, Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Le suddette eccezioni non sono valide in caso di Bonus Facciate.
In ogni caso, anche se per gli interventi realizzati non dovesse vigere l’obbligo di asseverazione, i tecnici abilitati dovranno comunque verificare il rispetto dei costi massimi specifici in base alla tipologia di intervento.
Riassumendo, l’asseverazione della spesa sostenuta dovrà quindi tener conto sia dei prezziari e sia del rispetto dei costi massimi stabiliti.
Inoltre, è importante evidenziare che i massimali di costo contenuti nel Decreto Prezzi devono tenere in considerazione anche i rincari dei prezzi dei materiali e, per ciò che concerne i lavori pubblici, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) ha messo a punto un meccanismo per la compensazione dei rincari, basato sulla rilevazione degli aumenti dei prezzi in relazione a una serie di materie prime.
Al fine di chiarire eventuali dubbi, data questa connessione tra il Decreto Prezzi e il Decreto Requisiti Tecnici, il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato, sul sito dell’ENEA, una serie di Faq, consultabili cliccando QUI.