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TELEMEDICINA, RESPONSABILITÁ E ASSICURAZIONE

Abbiamo avuto una ancora una conferma – come se fosse stato necessario – che gli uomini, soprattutto gli italiani, soltanto nei momenti critici trovano forza e ingegno per resistere, innovare e progredire. Un caso è quello della Telemedicina.

La telemedicina procedeva ormai da oltre cinquant’anni al piccolo trotto quando la Pandemia Covid gli ha impresso improvisamente un nuovo slancio e vivacità.

La Telemedicina, intuita da qualche mente visionaria per schivare la Distanza Spaziale, è diventata un indispensabile strumento per ovviare al Distanziamento Sociale.

Fervono oggi nel mondo, ed anche in Italia, numerosi progetti tesi al recupero il tempo perduto. Dobbiamo tuttavia prendere atto che siamo ancora nella fase della sperimentazione e quindi non prossimi ad una situazione di normalità nell’uso della telemedicina.

UNA NUOVA MODALITÀ

La telemedicina, che si colloca nell’ampio fenomeno della E-Health, è una modalità di erogazione dei servizi sanitari tramite il ricorso a tecnologie innovative informatiche e telematiche in situazioni in cui il Sanitario ed il Paziente non si trovano nella medesima località. Essa, quindi, non costituisce una prestazione sanitaria ma è soltanto una modalità di erogazione della medesima.

Nonostante gli evidenti vantaggi della Telemedicina – cito i principali:

  • equità di trattamento,
  • contenimento dei costi,
  • tempestività di intervento.

Essa segna un ritardo nell’ imporsi per una serie di fattori/ostacoli, in primo luogo, ne indichiamo uno di carattere socio/culturale. Molti ancora infatti ritengono che nell’uso della Telemedicina venga meno proprio quell’elemento sul quale si cementa indispensabilmente il rapporto tra sanitario e paziente: la presenza fisica, sublimata dal classico “dica 33”!

SANITÀ PARTECIPATIVA

Io credo che la verità stia proprio all’opposto. Nella telemedicina la sempre evocata “alleanza” tra paziente e sanitario trova un terreno fertilissimo in quanto il paziente recita realmente un ruolo attivo, realizzando finalmente una “sanità partecipativa”.

Si tratta quindi di un ostacolo culturale e generazionale; esso sarà abbattuto nel tempo soprattutto con gli strumenti della formazione ed informazione.

Nessuno per altro nega la forza innovativa della Telemedicina le cui aree di utilizzo si ampliano costantemente: dalla trasmissione di valori vitali a quella delle immagini, alla refertazione, al consulto, alla assistenza e riabilitazione, alla medicina di emergenza, fino alla chirurgia robotica.

Ma altri ostacoli sono ancora da abbattere in tempi che dovranno essere rapidi. Sono quelli collegati alla tecnologia che a sua volta deve garantire che la prestazione sanitaria sia somministrata in Sicurezza. Non a caso la legge 24/17 titola “sicurezza delle cure etc…”

È auspicabile che il progetto della Piattaforma sanitaria nazionale inserito nel PNRR possa contribuire a velocizzare la piena adozione della Telemedicina nel nostro paese.

Il tema ci porta a chiederci – e non è una questione da sofisti – se il contributo della tecnologia nella prestazione sanitaria sia neutro ovvero influisca in qualche modo sulla prestazione sanitaria.

LA QUESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Questo dilemma ci porta direttamente ad affrontare questione della responsabilità del sanitario. Ci si domanda se l’uso della telemedicina generi una responsabilità aggiuntiva ovvero un nuovo tipo di responsabilità in capo al sanitario. Molti affermano che questo non accada; un atto medico, dicono, comunque sia è sempre un atto medico. Personalmente io ritengo che la Telemedicina faccia emergere effettivamente nuovi profili di responsabilità che – se non sono di carattere sanitario – sono comunque strettamente connessi ed ancillari allo stesso. Sono fattispecie di responsabilità e/o corresponsabilità conseguenti alla sicurezza della prestazione sia riguardo la effettiva capacità ed abilità dell’operatore nel gestire la procedura telematica, sia riguardo l’adeguatezza della tecnologia informatica e telematica di supporto alla prestazione. Non è forse il chirurgo chiamato a verificare preliminarmente l’adeguatezza dell’ambiente e delle strumentazioni prima di effettuare un intervento?

La Telemedicina, peraltro, produce un fenomeno di responsabilità solidali, parallele, collegate o incrociate tra vari soggetti: i sanitari, il centro erogatore, il centro servizi.

Ne enumero alcune più evidenti:

  • capacità professionale del sanitario ad operare in telemedicina,
  • formazione ed informazione del paziente;
  • consenso informato specialistico;
  • adeguatezza e sicurezza della tecnologia;
  • riservatezza del sistema.

Questo coacervo di responsabilità richiede l’intervento della legge che regolamenti la materia al fine di evitare – come nel passato è accaduto – che la giurisprudenza governi la materia sostituendosi al legislatore.

IL QUADRO NORMATIVO

Se guardiamo ancora alla legge 24/17, troviamo che questa fa un accenno alla Telemedicina soltanto all’art.7 nel quale dice: “la disposizione di cui al comma 1 (quello che regolamenta la responsabilità delle strutture) si applica anche alle prestazioni attraverso la Telemedicina” un po’ poco! Ma non si poteva pretendere di più da una legge di evidente profilo programmatico, che per di più non sembra ancora aver trovato “il suo posto nel mondo normativo”.

Si applicano quindi agli operatori della sanità le norme sulla responsabilità professionale stabilite in relazione al profilo del singolo operatore. Come noto oggi, mentre il libero professionista risponde per responsabilità contrattuale, il professionista che opera presso una struttura risponde per responsabilità extra-contrattuale e, limitatamente alla colpa grave o al dolo, nei confronti dell’ente di appartenenza.

Per altro la legge prevede che l’applicazione delle Linee Guida (le raccomandazioni di comportamenti clinici, prodotte secondo un percorso scientifico certificato e inserite nel Sistema Nazionale delle Linee Guida) comporti la impunibilità dell’operatore limitatamente al caso di inesperienza. Su questo punto credo che poco si sia fatto per la Telemedicina dopo la emanazione ormai lontana delle Linee di Indirizzo del 2014.

È auspicabile quindi che le Istituzioni provvedano celermente ad emanare norme che regolamentino le condizioni di accesso e di utilizzo della telemedicina in ogni sua specialità.

LA RISPOSTA DEGLI ASSICURATORI

Ci si chiederà ora come gli assicuratori stiano rispondendo alle nuove esigenze di copertura che la Telemedicina porta con sé.

In termini generali osservo che l’industria Assicurativa mostra interesse alla Telemedicina quando trattasi di polizze sanitarie, quelle che rimborsano le spese sanitarie sostenute dall’assicurato. Ormai tutti i contratti di assicurazione prevedono infatti il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni in telemedicina. In aggiunta i capitolati di polizza prevedono normalmente anche servizi di assistenza telematici di base, quali ad esempio il teleconsulto. Le Casse di Assistenza Sanitaria, il veicolo tramite il quale si realizza il 2° Pilastro della assistenza sanitaria, prevedono sempre nelle loro convenzioni standard le prestazioni in telemedicina

Specificatamente, nell’area della Responsabilità professionale, le compagnie di assicurazione invece, in parallelo con la legge 24/17, non sembrano aver recepito le nuove esigenze provenienti dalla telemedicina. Nelle polizze delle strutture spesso, ma non sempre, si fa riferimento alla Telemedicina. È raro invece che le polizze dei professionisti regolamentino la materia.

In questa situazione la effettiva efficacia della copertura assicurativa è rimandata alla interpretazione deduttiva della polizza e in fine al giudice nel contesto di una situazione ancor più complessa per la coesistenza di responsabilità diverse per natura ed intensità.

È necessario quindi che ciascuno, per il suo ruolo, cooperi affinché la Telemedicina esca da questo Stato Emergenziale/Sperimentale per entrare in uno stato di Normalità e conseguire tutti i vantaggi che essa porta con sé.

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