Tutti coloro che intendono realizzare interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, potranno fruire di una detrazione del 75% delle spese sostenute entro il 2022.
Le barriere architettoniche non sono altro che tutti gli ostacoli fisici che causano disagio alla mobilità di coloro che hanno una capacità motoria ridotta, che sia una condizione temporanea o permanente, basti pensare, ad esempio, alle porte strette o ai numerosi edifici in cui ancora non è stato installato l’ascensore.
La tematica dell’eliminazione delle barriere architettoniche è, quindi, una tematica da prendere seriamente in considerazione, poiché, purtroppo, sono ancora molti gli ostacoli che non permettono a chi ha una disabilità motoria di condurre una vita normale.
Il Governo, attraverso l’approvazione della Legge di Bilancio 2022, ha introdotto una detrazione IRES e IRPEF pari al 75% delle spese sostenute nel corso del 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Tale detrazione viene suddivisa in cinque quote annuali di pari importo, con una percentuale pari al 75% dei costi sostenuti per interventi come:
- l’installazione di ascensori e montacarichi;
- la realizzazione di rampe per disabili;
- l’adeguamento di impianti tecnologici idonei a favorire la mobilità di persone portatrici di handicap gravi;
- l’adeguamento dei servizi igienici, scale, parcheggi, percorsi e balconi;
- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti).
Difatti, ai fini dell’accesso a questo tipo di agevolazione, è necessario realizzare interventi che rispettino i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 rubricato “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”
Per quanto riguarda la detrazione, l’art. 119-ter del DL 34/2020 ha introdotto tre scaglioni sui quali viene calcolata in base al costo degli interventi realizzati:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro per ogni unità immobiliare all’interno di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro per ogni unità immobiliare sita all’interno di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Possono fruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi ammessi a tale detrazione, ovvero:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
L’agevolazione non è valida per gli interventi realizzati sulle nuove costruzioni, ma solo per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche su edifici già esistenti.
Inoltre, secondo la circolare 23/E 2022, il bonus del 75% non spetta per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.