La Sentenza n. 25315/2022 della Corte di Cassazione
Storia e ratio della sentenza
La sentenza della Cassazione n. 25315 del 24 agosto 2022 introduce una importante novità: le sanzioni derivanti da cartelle esattoriali non saranno più trasmissibili agli eredi. La ratio di questa pronuncia risiede nel fatto che le cartelle esattoriali hanno natura personale ed afflittiva, differentemente dalle sanzioni civili. Queste ultime, infatti, hanno un carattere aggiuntivo rispetto alle obbligazioni cui sono collegate e quindi si considerano trasmissibili. Tanto premesso, secondo la Corte di Cassazione, la questione rileva sul discrimine sanzionatorio tributario/amministrativo che – per propria natura giuridica – si differenzia dalle sanzioni avente origine dai rapporti civilistici.
Nella decisione si legge che: “le sanzioni amministrative (di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689) e quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro”.
La contribuente (parte attrice al primo grado di giudizio) riceveva una cartella di pagamento e contestava la stessa ritenendo di aver già pagato l’importo richiesto. In fase di appello la sentenza di primo grado, che vedeva parte attrice soccombente, veniva riformata con riduzione di un terzo delle sanzioni comminate. Nel frattempo, la ricorrente veniva meno, e gli eredi riassumevano la causa.
Arrivati in Corte d Cassazione, i giudici si sono soffermati, inter alia, sulla doglianza fondata sulla legittimità dell’applicazione delle sanzioni.
Scenario normativo
Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione descrive le differenze di trasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative e tributarie rispetto alle sanzioni civili: considerato il carattere di personalità della sanzione tributaria, questa – con la morte del contribuente – non può essere trasferita ad altri. Sul piano normativo si vedano anche:
- l’art. 8 del d.lgs. 472/1997 ai sensi del quale: “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”;
- l’art. 2 comma 2 del d.lgs. 472/1997 ai sensi del quale: “La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”;
- l’art.150 del codice penale sulla morte del reo prima della condanna e
- l’art. 27 comma 1 della Costituzione che si riferisce appunto al principio di personalità della responsabilità.