La Circolare 13/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate riassume e chiarisce tutte le novità normative introdotte negli ultimi mesi in ambito di Superbonus 110%.
Nel corso di questi ultimi mesi sono state introdotte svariate novità in ambito di Superbonus 110%, attraverso la Legge di Bilancio 2023, il Decreto Aiuti-quater e il Decreto Cessioni.
A tal proposito, con l’obiettivo di fornire tutti i chiarimenti riguardo queste ultime novità introdotte, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 con oggetto “Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11”.
Sostanzialmente, attraverso questa circolare vengono riassunte tutte le novità introdotte negli ultimi mesi, come:
- la proroga della scadenza per l’accesso al Superbonus per le unità unifamiliari al 30 settembre 2023, a patto che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- la possibilità della detrazione in 10 anni anziché 4, per le spese sostenute nel 2022;
- lo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici per le ONLUS;
- la CILAS (modalità e termini di presentazione).
Entrando maggiormente nello specifico, la Circolare n. 13/E chiarisce che per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Aiuti-quater, il Superbonus con detrazione al 110% si applica sino al 31 dicembre 2022 nei seguenti casi:
- dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a, dell’articolo 119);
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119).
Inoltre, la detrazione al 110% che spetta ai medesimi soggetti è valida sino al 2025 con detrazioni che si differenziano in base agli anni, ovvero:
- 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
- 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
- 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.
Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023, le predette modifiche in ambito di rimodulazione del Superbonus non si applicano agli interventi:
- diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;
- effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022;
- effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022;
- comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Ad ogni modo, a ricorrere delle citate condizioni continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8-bis, primo periodo, dell’aliquota di detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Per quanto concerne le unifamiliari, la Circolare ha ripreso le novità contenute nel Decreto Cessioni (Dl 11/2023), ad esempio la proroga del termine per accedere al Superbonus 110% al 30 settembre 2023, a patto che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Inoltre, sempre riguardo le unità unifamiliari, per tutti gli interventi effettuati dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta al 90% per le spese sostenute entro la fine del 2023, a patto che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che l’abitazione immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il reddito di riferimento non sia superiore a 15.000 euro.
Sempre riprendendo il Decreto Cessioni, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che i contribuenti possono ripartire in 10 anni, anziché in 4, le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nell’anno 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus. Sarà possibile fruire di questa possibilità a partire dal periodo d’imposta 2023.
La Circolare n. 13/E approfondisce anche lo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici, difatti, la Legge di Bilancio 2023 ha esteso l’ambito applicativo della detrazione per gli impianti fotovoltaici anche per gli interventi realizzati dalle Onlus, dalle Odv (organizzazioni di volontariato) e dalle Aps (associazioni di promozione sociale) in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi rientranti nel Superbonus.
L’applicazione dell’aliquota 110% è subordinata all’installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (interventi di efficienza energetica o antisismici) nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e alla cessione in favore del GSE (Gestore Servizi Energetici) dell’energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
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