FRAMEWORK NORMATIVO DI PARTENZA, NOVITÀ E TUTELA DEL “WHISTLEBOWER”
Il mese di dicembre 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (cd. Decreto whistleblowing). In sintesi, questo decreto, impone a taluni soggetti giuridici (compresi gli operatori del settore assicurativo) di individuare una specifica procedura che consenta alle relative controparti interne ed esterne (dipendenti, collaboratori, fornitori ecc.) di segnalare eventuali violazioni commesse nel contesto aziendale, riferibili a disposizioni normative nazionali o europee e lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente di riferimento. Sono escluse dall’ambito di applicazione eventuali segnalazioni scaturenti da rivendicazioni di natura personale.
Per dare attuazione a quanto precede, i destinatari del Decreto sono tenuti ad adottare canali di segnalazione ad hoc, dotati di specifici requisiti tecnici volti a garantire l’anonimato del segnalante e la riservatezza della segnalazione, compresa la relativa documentazione e i soggetti richiamati.
La normativa impone di riscontrare le eventuali segnalazioni ricevute entro un termine di legge di 3 mesi dalla ricezione. In mancanza o in caso di risposta insoddisfacente, il segnalante avrà la facoltà di rivolgere la segnalazione all’ANAC.
SCENARIO GIURIDICO DI PARTENZA
Il panorama giuridico precedente (già) vedeva:
- nel settore pubblico, la regolamentazione del whistleblowing era sostenuta principalmente dall’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001. Quest’ultimo disponeva espressamente il divieto di ripercussioni nei confronti del pubblico dipendente in caso di segnalazione di condotte illecite – apprese nel contesto lavorativo – al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) o all’Autorità giudiziaria.
- nel settore privato la disciplina veniva governata dalla Legge 179/2017. Questa ultima richiedeva alle società del settore privato aventi modelli organizzativi ex D. LGS. 231/2001 di dotarsi “mandatory” di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi della normativa. Non solo, le imprese avevano il compito di garantire il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per le segnalazioni effettuate.
IL NUOVO DECRETO WHISTLEBLOWING: AMBITO DI APPLICAZIONE, CARATTERISTICHE, CANALI E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE E (MAGGIOR) TUTELA DEL SEGNALANTE
Il Decreto whistleblowing estende l’operatività (soggettiva) della disciplina in esame: sono dunque considerati “soggetti tutelabili” anche collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari, azionisti e amministratori che intendano effettuare una segnalazione (i.e. potenziali whistleblower).
Non solo, il Decreto contempla modalità “nuove” attraverso cui il whistleblower può comunicare gli illeciti appresi nel contesto lavorativo. Il documento amplia infatti i canali a disposizione, prevedendone uno di segnalazione esterna, predisposto e gestito dall’ANAC.
Si precisa che la segnalazione deve riferirsi unicamente a inadempimenti della normativa di cui sopra o di procedure e regolamenti interni, ivi inclusi il Codice Etico[1]. Pertanto, le segnalazioni aventi a oggetto lamentele, richieste personali o, più in generale, circostanze non rilevanti, potrebbero non essere tenute in considerazione.
Le segnalazioni devono essere rese in buona fede, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, anche al fine di non disperdere l’efficacia dello strumento messo a disposizione del whistleblower.
Per tutelare al massimo il “segnalante” e il “segnalato” sono state adottate le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta operata dal “segnalante” di rendere una segnalazione in forma anonima o meno deve essere garantita la riservatezza dell’identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L’identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.
Al netto dei profili di responsabilità in cui può incorrere il soggetto segnalato, è previsto un regime sanzionatorio nei casi in cui vengano riscontrate difformità rispetto alle disposizioni del Decreto.
L’ANAC potrà intervenirenei casi di:
- ritorsioni, o in casi di accertamento del fatto che la segnalazione sia stata ostacolata o che l’obbligo di riservatezza sia stato violato;
- ove non siano stati implementati canali di segnalazione, che non siano state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni.
Resta fermo lo specifico regime di responsabilità per il segnalante nell’eventualità in cui questi abbia effettuato una segnalazione diffamatoria o calunniosa, commesse con dolo o colpa grave.
[1] Per i dipendenti pubblici questi possono segnalare violazioni sia del diritto comunitario che del diritto interno, attraverso tutti i canali di segnalazione previsti. Quanto ai soggetti del settore privato, invece, la normativa vede una dicotomia.
1.I dipendenti di soggetti privati che nell’ultimo anno hanno disposto di una media di oltre 50 lavoratori e lavoratori di enti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione indicati dalla Direttiva (UE) 2019/1937 potranno segnalare soltanto le violazioni del diritto dell’Unione Europea, ovviamente attraverso i canali di segnalazione previsti dal decreto.
2.Gli impiegati presso soggetti privati con una media di lavoratori superiore alle 50 unità, invece, il whistleblower avrà la possibilità di segnalare le violazioni contemplate dalla nuova normativa, sia quelle attinenti al diritto dell’Unione Europea, sempre attraverso i canali previsti dal decreto.