Dal 23/12/2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 184 del 22/11/2023 che ha recepito la direttiva europea nr 2021/2018 del 24/11/2021 e che ha modificato la direttiva 2009/103/CE.
Ecco le principali novità in tema di obbligo assicurativo dei veicoli introdotte dal decreto:
1 – Nuova definizione normativa di veicolo e di “Uso” dello stesso
- Concetto di Veicolo: i veicoli a motore e qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia”, con una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h oppure in alternativa, con un peso netto massimo superiore a 25 Kg. ed una velocità di progetto massima superiore a 14 Km/h; in questa definizione sono ricompresi qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo come sopra illustrato a prescindere che sia ad esso agganciato o meno.
Non rientrano nella definizione di veicolo le sedie a rotelle destinate ad essere utilizzate esclusivamente da persone con disabilità fisica, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore. - Concetto di Uso: qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento.
2 – Estensione della nozione di veicolo a quelli elettrici
- I veicoli elettrici che non hanno le caratteristiche tecniche previste dalla definizione di “veicolo”, potranno essere inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva soltanto nel caso in cui il Legislatore decida di esercitare la citata opzione.
Sul punto si sottolinea che il legislatore non ha introdotto una previsione ad hoc e ha preferito procedere inserendo nella definizione di “veicoli” anche i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore.
L’obiettivo è quello di poter assoggettare all’obbligo assicurativo anche i monopattini, che per ora restano ancora “liberi”, e che richiederanno ulteriori interventi normativi, che vadano anche a definire le modalità di identificazione di questi veicoli elettrici leggeri, per i quali molto probabilmente saranno previste apposite targhe.
Alla luce di ciò l’obbligo assicurativo è legato all’esistenza stessa del veicolo e non più alla sua circolazione. In altre parole, l’obbligo di assicurazione sussiste anche per le auto inutilizzate.
DEROGHE E SOSPENSIONE
Il legislatore ha previsto le seguenti deroghe all’obbligo assicurativo relativamente ai veicoli:
- ritirati formalmente dalla circolazione perché destinati alla rottamazione per i quali è stata ritirata la carta di circolazione;
- per i quali è vietato l’uso in via temporanea o permanente in forza di una misura adottata dall’autorità competente in conformità alla normativa vigente, come ad esempio nei casi di fermo amministrativo, confisca e sequestro;
- non idonei all’uso come mezzo di trasporto;
- in relazione ai quali sia esercitato il diritto di sospensione della copertura assicurativa nell’ipotesi di mancato utilizzo del veicolo in quanto inidoneo all’uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso in via temporanea da parte dei soggetti di cui all’art. 122, comma 3.
In tema di sospensione, ecco i termini previsti per legge:
- La sospensione è sempre gratuita e può essere attivata tramite richiesta formale, con la data di inizio e fine della sospensione, resa ai sensi del DPR 445/2000.
- Il termine di sospensione può essere prorogato con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto scadenza della sospensione precedentemente comunicata e 5 giorni i veicoli di interesse storico.
- Il periodo di sospensione ha una durata massima pari a 10 mesi per annualità e 11 per i veicoli di interesse storico mentre non sussiste una durata minima.
La sospensione è attiva dal momento della registrazione nella banca dati telematica e a registrazione avvenuta la compagnia darà tempestiva comunicazione all’assicurato.
Va precisato che, l’elusione dell’obbligo assicurativo, è sanzionato come previsto dall’articolo 122 comma 1-quater del codice delle Assicurazioni Private d.lgs. 209/205. In caso di sinistro causato con veicolo con polizza sospesa, le sanzioni sono raddoppiate.
ALCUNE RIFLESSIONI
Ecco alcune riflessioni in tema di:
Obbligo a contrarre: la normativa è chiara nelle ipotesi dei veicoli sottoposti all’obbligo assicurativo e sul concetto d’uso e il codice delle assicurazioni private prevede esplicitamente l’obbligo anche in aeree il cui accesso è soggetto a restrizioni:
art. 122 – 1-ter.
L’obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.
Per i veicoli leggeri individuati, restiamo in attesa del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Esenzione dall’obbligo assicurativo: bisogna vedere se il legislatore chiarirà i dubbi in tema di veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto, e se ci saranno regolamenti che disciplinano le modalità con il quale un veicolo possa essere considerato (o dichiarato) non idoneo. Forse, come prevede l’Aci per la demolizione dei veicoli gravati da fermo amministrativo, ci vorrà la dichiarazione di un’autorità competente che ne attesti la non utilizzabilità?
Per concludere, richiamiamo l’attenzione per i possessori di veicoli con un peso superiore a 25 kg e con una velocità di progetto superiore a 14 km/h in quanto, essendo previsto l’obbligo ad assicurarli per la responsabilità civile auto, le eventuali polizze di responsabilità civile verso terzi (per i privati, ad esempio, le assicurazioni rct per la vita privata, per le imprese e professionisti le polizze RCT dell’attività) stipulate a copertura dei danni causati dall’utilizzo di questi mezzi (non targati) solitamente escludono espressamente i danni cagionati alla guida di veicoli sottoposti all’obbligo della Rca.
Per fare qualche esempio, rientrano nella categoria (se hanno le caratteristiche sopraindicate):
- Monopattini con peso superiore a 25 kg;
- Carelli elevatori, Forklift, pedane telescopiche, sollevatori;
- Macchine e attrezzature compatte per l’edilizia e l’agricoltura (Bobcat, minipale, mezzi cingolati, trattorini).
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