L’Agenzia delle Entrate chiarisce qual è la detrazione spettante per l’acquisto di un box auto pertinenziale e se può essere richiesta esclusivamente dal proprietario dell’immobile.
Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate, tramite “La posta di FiscoOggi” per porre un quesito in merito alle detrazioni spettanti nel caso dell’acquisto di un box auto. Nello specifico, il contribuente spiega al Fisco di essere un coniuge convivente che intende acquistare un box auto di nuova costruzione che sarà pertinenziale all’abitazione in cui vive, che però è di proprietà della moglie.
Il contribuente chiede quindi se potrà fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto del box auto, provvedendo al pagamento con bonifico bancario della fattura a lui intestata.
In risposta, il Fisco chiarisce che la normativa di riferimento inerente al caso in oggetto è l’art. 16-bis del TUIR che al comma 1, lettera d), specifica che tra gli interventi ammessi a fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio sono compresi quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Nello specifico, l’agevolazione, sino al 31 dicembre 2024, va calcolata sul 50% delle spese sostenute su un tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro. Al momento, ammesso che non vi siano modifiche alla normativa, dal 2025 la detrazione sarà del 36% su una spesa massima di 48.000 euro, così come stabilito dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate procede spiegando che l’agevolazione viene riconosciuta:
- per gli interventi (di nuova costruzione) effettuati per realizzare parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa;
- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Per aver diritto all’agevolazione per l’acquisto di un box auto, in termini generali, il bonifico deve essere eseguito dal proprietario o dal titolare del diritto reale dell’unità abitativa sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box.
Tuttavia, il Fisco chiarisce, richiamando la Circolare n. 11/2014, risposta 4.6, che il vincolo pertinenziale deve risultare all’atto di acquisto, pertanto in tal caso la detrazione può essere riconosciuta anche al familiare convivente che ha effettivamente sostenuto la spesa. In questo caso, la fattura deve attestare che le spese agevolabili sono state sostenute dal familiare convivente e sono effettivamente rimaste a suo carico.