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BONUS RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIBILITÀ DELLE DETRAZIONI

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BONUS RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIBILITÀ DELLE DETRAZIONI

Il familiare convivente può usufruire delle rate residue inerenti al Bonus ristrutturazione dopo il decesso del beneficiario? Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate torna ad affrontare la tematica della trasferibilità delle detrazioni che rientrano nel bonus ristrutturazione rispondendo ad un quesito posto da una contribuente su “La Posta di FiscoOggi”.

Nel caso specifico, la contribuente spiega che in qualità di familiare convivente, il padre portava in detrazione le spese per la ristrutturazione dell’abitazione di proprietà della contribuente (figlia), abitazione in cui risiedevano entrambi. Il dubbio riguarda l’eventuale trasferibilità delle detrazioni alla morte del genitore.

Sostanzialmente, la contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate se dopo il decesso del padre, può portare lei in detrazione le spese di ristrutturazione dell’immobile, pur non avendo ricevuto tale immobile per successione, essendo sempre stato di sua proprietà.

In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che la risposta al quesito è affermativa, a patto che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta del bene.

Il Fisco spiega che a prescindere che l’abitazione fosse già di proprietà dell’erede, lo stesso può comunque usufruire delle rate residue spettanti al soggetto deceduto. Difatti, tra i due esiste un vincolo giuridico con l’immobile che permette di poter usufruire dell’agevolazione dal momento che il figlio del soggetto deceduto ne è proprietario.

Come esplicitato nella circolare n. 17/2023 dell’Agenzia delle Entrate: “Anche in tal caso, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, l’erede può continuare a fruire delle rate residue della detrazione spettante al de cuius, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario), di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.”

Pertanto, non è rilevante chi fosse il proprietario dell’immobile al momento della realizzazione degli interventi, ma ciò che incide è il vincolo giuridico tra i soggetti. Quindi, l’unica cosa da verificare è la detenzione materiale e diretta dell’immobile da parte del figlio del genitore deceduto.

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