PROROGATO A MARZO 2025 L’OBBLIGO PER LE IMPRESE
Il termine relativo all’obbligo per le imprese italiane di stipulare delle polizze assicurative contro i rischi derivanti da eventi calamitosi è stato ufficialmente prorogato al 31 marzo 2025.
Con il decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri, è stata posticipata di tre mesi la scadenza relativa all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i rischi derivanti da eventi calamitosi. La scadenza, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2024, è stata ufficialmente prorogata al 31 marzo 2025.
L’obbligo per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia di stipulare un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e seguenti). Tale normativa prevede, infatti di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature commerciali e industriali, danni causati direttamente da eventi quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Inoltre, sempre la Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 105, ha demandato al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) il compito di stabilire ulteriori modalità operative degli schemi assicurativi da applicare ai rischi naturali e le modalità di individuazione degli eventi calamitosi suscettibili di indennizzo.
Il decreto Milleproroghe, quindi, offre tre mesi in più di tempo per l’applicazione della normativa e per l’adeguamento da parte delle imprese italiane. Prosegue, quindi, in contemporanea, anche il lavoro sui regolamenti attuativi necessari per definire le modalità di applicazione della norma e i vari dettagli operativi.
La bozza del Regolamento, diffusa lo scorso novembre, illustra le modalità operative e attuative degli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali.
Nella bozza vengono definiti i soggetti coinvolti, ovvero le imprese italiane o con stabile organizzazione in Italia ad esclusione del settore agricolo, la tipologia di beni coperti (fabbricati, impianti e attrezzature ad esclusione però di immobili con abusi edilizi o privi delle autorizzazioni necessarie) e gli eventi coperti dalle assicurazioni, ossia terremoti, alluvioni, frane inondazioni ed esondazioni. In merito ai danni da frane, non sarà più necessaria un’autorizzazione specifica da parte delle Autorità per l’operatività delle polizze.
Nella bozza si legge anche che i premi assicurativi saranno proporzionali al rischio e saranno calcolati considerando l’ubicazione dei beni, la vulnerabilità, i dati storici, le mappe di rischio e la prevenzione adottata dalle imprese. Inoltre, le compagnie assicurative dovranno stabilire una propensione al rischio in linea con i requisiti di solvibilità globale e definire limiti di tolleranza.
Per le polizze con somme assicurate fino a 30 milioni di euro, è previsto uno scoperto massimo pari al 15% del danno indennizzabile che rimarrà a carico del soggetto assicurato, ove stabilito dalle parti.
La normativa stabilisce, inoltre, che SACE S.p.a. assumerà i rischi legati alle polizze catastrofali attraverso una copertura riassicurativa a tutela dei rischi derivanti dagli eventi calamitosi regolamentati.
Sempre di polizze catastrofali si è occupato anche il ddl sulla ricostruzione post calamità approvato dalla Camera lo scorso novembre, attraverso cui viene introdotta la possibilità di una liquidazione anticipata parziale del danno, nel limite del 30% della somma indennizzabile stimata da perizia asseverata. Il disegno di legge prevede delle tempistiche rapide per la richiesta, il sopralluogo e la liquidazione da parte delle compagnie assicurative, così da fornire supporto immediato alle imprese colpite. Tale testo normativo è comunque passato all’esame del Senato per l’approvazione definitiva da parte del Parlamento.
Contestualmente anche il Regolamento sulle polizze catastrofali è attualmente in attesa del parere del Consiglio di Stato prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.