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FOTOVOLTAICO NEI CENTRI STORICI

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FOTOVOLTAICO NEI CENTRI STORICI: LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato si è espresso riguardo l’installazione del fotovoltaico in zone vincolate dal punto di vista paesaggistico, affermando che le Soprintendenze non possono vietarne a priori l’installazione, ma tale diniego deve essere correttamente motivato, tenendo conto dell’importanza del passaggio a fonti di energia rinnovabile.

Con la sentenza n. 2808/2025 il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sull’installazione dei pannelli fotovoltaici in zone del centro storico vincolate dal punto di vista paesaggistico, affermando che non sempre la Pubblica Amministrazione può vietare l’installazione dei pannelli fotovoltaici sulle zone del centro storico, a maggior ragione in presenza di una normativa che spinge verso la transizione energetica, bensì vanno considerati alcuni fondamentali aspetti.

Il caso che ha portato a tale sentenza inizia quando il proprietario di un immobile sito nel centro storico della Città Metropolitana di Firenze richiede l’autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione degli interventi di installazione dei pannelli fotovoltaici.

La Soprintendenza a tal proposito si è espressa negativamente ritenendo l’impianto fotovoltaico non compatibile con il contesto urbano e paesaggistico, di conseguenza ha posto un divieto all’installazione dei pannelli fotovoltaici spiegando che potrà essere preso in considerazione un progetto che preveda l’installazione dei pannelli in altra parte della proprietà.

Dopo aver proposto alcune modifiche progettuali, come l’utilizzo di pannelli non riflettenti, il proprietario si è visto nuovamente negare questa possibilità in quanto la Soprintendenza ha nuovamente vietato la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, facendo riferimento ai pareri precedenti.

A questo punto l’appellante ha deciso di fare ricorso al TAR Toscana, denunciando violazioni procedurali e un eccesso di potere, in quanto il diniego era stato basato su pareri precedenti che però erano riferiti al progetto precedente e non a quello aggiornato.

Il TAR Toscana, in prima istanza, ha confermato il diniego posto dal Comune rispetto all’autorizzazione paesaggistica, ritenendo che i pareri della Soprintendenza e della Commissione locale per il paesaggio fossero adeguatamente motivati, a quel punto allora l’appellante ha deciso di impugnare la sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato che con la sentenza n. 2808/2025 ha accolto l’appello e annullato il diniego del Comune, ribaltando così la situazione.

I giudici del Consiglio di Stato hanno evidenziato il deficit istruttorio, in quanto il Comune e la Commissione locale per il paesaggio hanno negato l’autorizzazione richiamando pareri che però erano riferiti a un progetto precedente e non alla nuova soluzione progettuale proposta dall’appellante.

Inoltre, hanno sottolineato che il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale, perciò è necessario bilanciare l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con quello relativo all’incremento della produzione energetica da fonti alternative, considerando anche il fatto che non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero chiaramente alla qualificazione di tali elementi come intrusioni.

Secondo i giudici del Consiglio di Stato, quindi, la presenza del fotovoltaico sul tetto non può più essere percepita a priori come elemento di disturbo visivo, sempre tenendo conto delle sopravvenute esigenze energetiche, perciò l’attenzione deve concentrarsi su come i pannelli fotovoltaici vengono integrati sugli edifici e nel contesto paesaggistico circostante. A tal proposito, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la soluzione progettuale proposta dall’appellante, sia per colore che per consistenza, riduce al minimo l’impatto visivo del fotovoltaico sul tetto, integrandosi con l’ambiente circostante.

Inoltre, la soluzione progettuale proposta, secondo il Consiglio di Stato, non è stata debitamente esaminata dalla Soprintendenza, la quale pur avendo un’ampia discrezionalità tecnica, ha l’obbligo di giustificare il diniego all’autorizzazione paesaggistica e proporre eventualmente ulteriori modifiche da effettuare, cosa che però non è accaduta nel caso esaminato.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha ribadito con questa sentenza che l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto può essere vietata solo nelle “aree non idonee” individuate dalla Regione, mentre negli altri casi la compatibilità deve essere valutata caso per caso.

A fronte dei suddetti motivi, quindi, il Consiglio di Stato ha annullato il diniego all’installazione del fotovoltaico posto dalla Soprintendenza e successivamente confermato dal TAR.

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