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TELECAMERE DI SORVEGLIANZA E PRIVACY IN CONDOMINIO

L’installazione delle telecamere di sorveglianza in un condominio ha la finalità di garantire la sicurezza delle aree condominiali e tutelare i beni dall’intrusione di ladri e malintenzionati. Ma quali sono le normative da rispettare?

La videosorveglianza condominiale non è altro che la presenza di telecamere che riprendono una determinata zona e registrano le immagini, conservandole per un determinato lasso di tempo. Non è possibile installare una telecamera che punta il suo occhio sull’uscio di un’abitazione privata, che sia quella dei condomini dello stesso condominio o, a maggior ragione sulla proprietà privata di terzi, ed inoltre non è possibile che la telecamera venga puntata in modo da riprendere il marciapiede esterno all’edificio.

Con l’introduzione dell’articolo 1122 ter del codice civile in materia di condominio è stata fatta chiarezza sulla maggioranza stabilita per deliberare l’installazione degli impianti di sorveglianza: “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 [maggioranza degli intervenuti + la metà del valore dell’edificio, cioè dei millesimi totali].”

Naturalmente, quando si parla di videosorveglianza, si parla anche di privacy, sia per quanto riguarda la privacy dei condòmini e sia per quanto concerne gli esterni al condominio.

A questo proposito, il D.Lgs.n.101/2018 ha equilibrato il Regolamento (UE) 2016/679, noto anche come GDPR (General Data Protection Regulation) e il Codice Privacy (D.Lgs.n.193/2003).

Il Regolamento Europeo 2016/679 stabilisce che gli impianti di videosorveglianza possono essere installati senza il consenso altrui solo se il fine è quello di tutelare il patrimonio immobiliare e la sicurezza dei condomini che vi risiedono; si tratta, quindi, di un “legittimo interesse” del Titolare alla tutela della sicurezza personale o dei propri beni.

In condominio i condòmini sono sia Titolari che Interessati e l’amministratore è il legale Rappresentante del Titolare (ovvero il Condominio), perciò può essere nominato come Responsabile del trattamento dei dati.

L’amministratore condominiale deve occuparsi anche dei lavori di installazione dell’impianto di videosorveglianza, provvedendo a contattare le aziende installatrici per procurarsi i preventivi ed assicurandosi che i prodotti installati siano idonei e certificati, meglio se marchiati compliance GDPR.

Inoltre dovrà anche provvedere all’affissione del cartello che avvisa la presenza di un’area videosorvegliata, il quale deve rispettare alcune regole: deve riportare indicazioni del titolare del trattamento delle immagini con la finalità, deve essere posto prima dell’angolo di ripresa delle telecamere e, se l’impianto dovesse essere in funzione anche di notte, è necessario che venga affisso in un posto illuminato.

Per quanto riguarda il registratore delle immagini, questo deve necessariamente essere custodito in un luogo sicuro e non accessibile ad estranei, difatti le immagini potranno essere visionate solo dal responsabile del trattamento dei dati e dai soggetti incaricati solo in caso di gravi illeciti, dopo regolare denuncia del fatto alle autorità e su richiesta esplicita. Il tempo di conservazione delle immagini è di 24/48 ore massimo, difatti, per ottenere tempi di conservazione più lunghi è necessario presentare una richiesta di verifica preliminare ed interpellare il Garante.

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