Confermato per il 2021 il bonus zanzariere, previsto nell’ambito dell’agevolazione fiscale dell’Ecobonus 50%.
Tra le misure previste dall’Ecobonus, c’è anche il cosiddetto “Bonus zanzariere”, difatti, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’acquisto e l’installazione delle schermature solari può essere detraibile al 50% solo se sussistono i requisiti previsti dall’Allegato M al D.lgs. 311/2006.
In sostanza, sarà possibile usufruire dell’agevolazione solo se le zanzariere acquistate hanno la capacità di schermare la luce solare e, quindi, migliorare l’efficienza energetica dell’edificio. Difatti, queste dovranno rispettare le esigenze di trasmittanza termica U e avere un valore gTot (fattore totale di energia solare) maggiore di 0.35.
Altri requisiti che le zanzariere devono rispettare sono:
- essere installate su una superficie vetrata esposta;
- essere fissate in modo stabile all’edificio, poiché non rientrano nel bonus le zanzariere montabili e smontabili;
- essere regolabili;
- rispetto delle normative nazionali e locali in ambito di efficienza energetica;
- essere dotate di marcatura CE.
La detrazione fiscale Irpef o Ires prevista per questa tipologia di intervento è rimborsata in 10 rate annuali di pari importo e il pagamento delle spese dovrà essere effettuato con bonifico parlante. Come anticipato, attualmente, l’aliquota delle detrazioni ammonta al 50% su un limite massimo di spesa detraibile pari a 60.000 euro per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2021.
Potranno beneficiare di quest’agevolazione i proprietari delle unità immobiliari, i nudi proprietari, gli affittuari (in accordo con i proprietari) e chiunque abbia un diritto di godimento reale sull’immobile.
Per ottenere tale agevolazione, è necessario effettuare la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, prestando attenzione a conservare sempre tutta la documentazione richiesta nel caso di eventuali controlli. La comunicazione all’Enea può essere effettuata dal beneficiario della detrazione, ovvero colui che ha pagato l’intervento, dall’amministratore di condominio per ciò che riguarda gli interventi effettuati nelle parti comuni o dal tecnico abilitato su incarico del beneficiario o dell’amministratore condominiale.
Va ricordato che le spese per l’acquisto e per l’installazione delle zanzariere dovranno essere inserite nel comma delle schermature solari e non tra gli infissi nella scheda infissi.
Infine, è doveroso sottolineare che l’installazione delle zanzariere può avvenire su tutti gli immobili di qualsiasi categoria catastale, ma solo se già esistenti, poiché il bonus zanzariere non è previsto nel caso di immobili in costruzione.