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MANUTENZIONE DELLE FOGNATURE IN CONDOMINIO: NORMATIVE E RIPARTIZIONE SPESE

Tra le parti comuni del condominio rientra anche la rete fognaria ed un malfunzionamento di quest’impianto può causare diversi danni e disagi.

Tra le situazioni più comuni che possono accadere a chi vive in condominio, soprattutto nei periodi più caldi, vi è sicuramente quella relativa al cattivo odore causato da problemi alla rete fognaria. La puzza di fogna in casa, quindi, non deriva dalla scarsa pulizia dell’appartamento, bensì deriva da uno scorretto funzionamento della struttura idraulica e della fognatura, la quale non viene gestita e controllata in modo adeguato, arrecando, pertanto, un evidente disagio.

A tal proposito, la manutenzione delle reti fognarie deve essere fatta in modo costante e con tempistiche specifiche, in modo da garantire il corretto funzionamento di tutti gli impianti. La prima cosa da chiarire è che la manutenzione delle fogne condominiali può essere ordinaria o straordinaria.

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione ordinaria, così come avviene nei vari ambiti del condominio, questi vengono generalmente pianificati ed effettuati periodicamente in base alle dimensioni e alle esigenze dell’edificio. Questo tipo di interventi vengono stabiliti dall’amministratore di condominio e dall’assemblea e servono proprio a garantire il corretto funzionamento degli impianti connessi alla fognatura.

La manutenzione di tipo straordinario, invece, viene eseguita quando vi sono situazioni di emergenza.

Ad ogni modo, sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria, sono necessarie per prevenire o ridurre eventuali malfunzionamenti degli impianti, i quali possono comportare anche l’intasamento della fognatura condominiale.

Alcuni dei possibili danni alle fognature possono dipendere da un errato utilizzo degli impianti di scarico da parte dei condòmini, i quali, ad esempio, possono avere l’abitudine di utilizzare prodotti non adeguati e corrosivi o di gettare carta troppo spessa nel wc.

Chiaramente una condotta migliore potrebbe contribuire a ridurre possibili danni, anche se, molte delle cause dei guasti agli impianti, non dipendono dal comportamento dei condòmini, ma possono dipendere, ad esempio, da difetti dell’impianto o di alcune tubature o dall’usura dei servizi igienici e degli scarichi connessi.

Trascinare le suddette situazioni porta indubbiamente ad un aggravamento della situazione, quindi ad allagamenti o, ancora peggio, ad ostruzioni delle tubature non facilmente risolvibili.

Per ciò che riguarda la ripartizione delle spese di manutenzione delle fognature in condominio, partiamo, a livello normativo, dall’art. 1117 c.c.Parti comuni dell’edificio”, secondo cui rientrano tra le parti comuni dell’edificio anche: “le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.”

Ne consegue che, come stabilito dall’art. 1123 c.c., “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Pertanto, le spese degli interventi di manutenzione alle reti fognarie, devono essere sostenute da tutti i condòmini in misura proporzionale al valore delle singole proprietà, ossia in base ai millesimi di proprietà.

Gli unici condòmini che non dovranno contribuire a tali spese sono coloro che non usufruiscono del servizio in quanto non allacciati all’impianto, ad esempio i proprietari di box auto o di cantine.

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