La nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a luglio 2021 contiene tutte le indicazioni per usufruire della detrazione del 90% e accedere al Bonus Facciate.
Il Bonus Facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 e riconfermato anche dalla Legge di Bilancio 2021, è una detrazione fiscale del 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, realizzati nel 2020/2021.
La nuova Guida rilasciata il 30 luglio 2021 dall’Agenzia delle Entrate riassume le informazioni, le modalità e gli adempimenti per poter fruire del bonus, soffermandosi sui diversi punti relativi alla detrazione del 90%.
Suddivisa in 5 capitoli, la Guida chiarisce in cosa consiste il bonus, quali sono gli interventi ammessi, a chi spetta, le relative modalità di pagamento e la possibilità di poter scegliere se optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Per poter accedere al Bonus Facciate, è necessario che gli interventi vengano realizzati su edifici esistenti situati in zone A e B o assimilabili a queste in base alla normativa regionale. Al bonus sono ammessi tutti gli interventi per il rinnovamento della facciata esterna degli edifici, compresi quelli di tinteggiatura e pulitura, gli interventi destinati a balconi, ornamenti e fregi, quelli destinati a grondaie e pluviali e infine gli interventi riguardanti parapetti e cornici.
Sono comprese anche le spese relative all’installazione dei ponteggi, allo smaltimento dei materiali e la tassa per l’occupazione di suolo pubblico. Viceversa, la detrazione non spetta per gli interventi destinati alle facciate interne e non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
La detrazione del 90%, inoltre, riguarda le spese documentate e sostenute nel 2020 e nel 2021 ed è ripartita in 10 quote annuali dello stesso importo, a partire dall’anno di sostenimento delle spese, oppure vi è la possibilità di recuperare immediatamente le spese attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Nel caso si opti per la cessione del credito o lo sconto in fattura, la comunicazione telematica andrà fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020, modificato con il provvedimento direttoriale del 12 ottobre 2020.
È bene sottolineare che, a differenza di altri bonus per interventi realizzati sugli immobili, per il bonus facciate non sono previsti limiti di spesa, né un limite massimo di detrazione.
Nella suddetta Guida, inoltre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
“Gli interventi ammessi al bonus facciate possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro (già agevolabili secondo le disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (richiamati all’articolo 16 dello stesso decreto). In considerazione della possibile sovrapposizione, il contribuente può avvalersi, per le stesse spese, di una sola detrazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per l’agevolazione scelta.”
Nel caso in cui, invece, gli interventi siano riconducibili a diverse fattispecie, le agevolazioni sono cumulabili.
Per fruire della detrazione del 90%, dal pagamento attraverso bonifico bancario o postale, deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato effettuato il bonifico.
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