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Le indagini di RM, Sanità

L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA LEGGE GELLI

TUTELA EFFETTIVA PER GLI OPERATORI SANITARI?

L’articolo 13 della Legge Gelli è ormai noto agli Operatori Sanitari che operano presso le Strutture sanitarie o quanto meno a tutti quelli che si sono allarmati avendo ricevuto dalla propria struttura una comunicazione formale proprio in obbedienza a tale norma.

In sintesi, l’articolo 13 prevede che le Strutture sanitarie e le Imprese di assicurazione che prestano la copertura nell’interesse delle strutture siano obbligate a comunicare al Sanitario entro 45 giorni:

  1. l’instaurazione di un giudizio promosso nei loro confronti da un danneggiato;
  2.  l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con l’invito a prenderne parte.

Pertanto la norma stabilisce il diritto per l’Operatore Sanitario di essere informato tempestivamente circa un contenzioso il cui esito potrebbe coinvolgerlo in una successiva fase di responsabilità amministrativa; stabilisce inoltre il suo diritto a partecipare ad una eventuale transazione stragiudiziale. L’inadempimento di tale obbligo da parte della Struttura preclude l’esercizio dell’azione di rivalsa nei confronti dell’Operatore Sanitario.

TEMPESTIVITÀ

È certo condivisibile la ratio – giuridico/sociale della norma; essa risponde ad una esigenza espressa dalla classe medico-sanitaria relativa alla tempestiva informativa riguardo una controversia che, pur in assenza di suo formale coinvolgimento, potrebbe nel tempo vederla coinvolta, in alcuni casi con grande ritardo e perfino dopo la cessazione del servizio del Sanitario, dunque in un momento nel quale il Sanitario avrebbe obbiettive difficoltà a ricostruire gli eventi, recuperare la documentazione e conseguentemente organizzare la propria difesa.

In verità, noi sappiamo che ancor prima della promulgazione della norma nella pratica le Strutture hanno sempre coinvolto gli Operatori Sanitari nella istruttoria del danno.

All’Operatore Sanitario era infatti richiesto di presentare un suo rapporto sui fatti ed anche a partecipare ai Comitati di valutazione sinistri nei quali si analizzava e discuteva il caso per decidere la strategia difensiva da attuare ovvero suggerire all’Assicuratore. Questo coinvolgimento, attivato oltre ed ancor prima del verificarsi dei casi previsti dall’articolo 13 della Legge Gelli, era finalizzato ad una più precisa gestione della pratica nell’interesse della Struttura.

LA QUESTIONE DELLA TUTELA

Certamente la norma colma una lacuna, mutando in un obbligo quello che prima era fondato sulla discrezionalità della Struttura, ma poco aggiunge in termini di tutela degli Operatori Sanitari.

Ci chiediamo infatti quale sia il ruolo effettivo del Sanitario nelle due fasi (contenzioso e trattativa stragiudiziale).

PRIMA FASE

Nella fase del contenzioso il ruolo che il Sanitario svolge si limita ad una mera partecipazione, ricostruzione storica, enunciazione di protocolli e buone pratiche adottate senza alcuna possibilità di emettere veti circa le scelte aziendali sulla gestione della causa. L’Operatore Sanitario non partecipa infatti al giudizio (e come potrebbe!) e conseguentemente non può incidere sul suo andamento 

Dunque in questa fase la tutela effettiva a favore dell’Operatore Sanitario si limita alla mera informativa.

SECODNA FASE

Nella seconda fase – quella del tentativo di transazione – il ruolo del Sanitario sembrerebbe più delineato e conseguentemente più effettiva la tutela del medesimo. Il Sanitario è infatti invitato a partecipare alla negoziazione. Ma ci domandiamo se questa sua partecipazione comporti l’obbligo per la Struttura, o per l’Assicuratore, di ottenere il suo parere conforme prima di concludere la transazione. Il nostro parere è negativo. Come potrebbe essere infatti condizionante il parere di un soggetto che in quel momento non è parte in causa e quindi non ha interessi immediati da tutelare? Allora appare che anche in questa fase la tutela del Sanitario si limiti alla conoscenza tempestiva e diretta del caso ed alla sola possibilità di influenzare con il proprio parere la scelta circa la gestione e la definizione del danno.

A fronte della limitata tutela dell’interesse del Sanitario la Legge Gelli con l’articolo 13 fa emergere invece un’insidia per l’Operatore Sanitario ed un’altra per la Struttura.

L’OPERATORE SANITARIO

Riguardo l’Operatore Sanitario – assunto con certezza che la notifica ex art. 13 non costituisce una richiesta di risarcimento e quindi non obbliga l’Operatore alla denuncia di sinistro – rimane la “questione dei fatti e circostanze note”. Infatti nel caso di trasferimento della copertura successivamente alla ricezione della notifica ad altro Assicuratore che abbia definito in maniera generica i “fatti e le circostanze note” , quest’ultimo potrà eccepire l’efficacia della copertura per “assenza di alea” (fatto noto). La difesa per l’Operatore di questo rischio sta nella continuità assicurativa ovvero nella scelta di una polizza con una clausola dei “fatti o circostanze note” nettamente definiti.

LA STRUTTURA

Riguardo la Struttura, emerge una responsabilità dell’ufficio competente per la mancata notifica, anche parziale della comunicazione agli Operatori Sanitari coinvolti. Ricordiamo che la mancata comunicazione provoca la decadenza dall’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dei Sanitari coinvolti cagionando un potenziale danno erariale del quale il responsabile potrà essere chiamato a rispondere. Spesso assistiamo quindi a notifiche “a tappeto” riguardanti ogni nominativo presente negli atti.

 Potremmo definire questo fenomeno una specie di “burocrazia difensiva”.

In conclusione questo articolo 13 della Legge Gelli (24/17) costituisce un altro esempio ove il legislatore , richiamandosi alla piena ed auspicata “alleanza terapeutica tra Strutture e Sanitari” consegna alla giurisprudenza la sua interpretazione con il rischio che la sua ratio venga disattesa.   

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