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NUOVO MODELLO PER COMUNICARE LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA

Con il provvedimento del 12 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova modulistica e le relative istruzioni per comunicare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativo ai bonus edilizi.

Il D.L. 157/2021 rubricato “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” o cosiddetto decreto “Anti-frodi”, approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 12 novembre, ha modificato lo scenario per la fruizione dei benefici fiscali per ciò che concerne i bonus edilizi.

Questo tipo di intervento si è reso necessario a causa delle frodi che sono state perpetrate nell’ambito della piattaforma utilizzata per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, difatti, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, in questo primo anno di attività, sono stati accertati circa 800 milioni di crediti inesistenti.

Questa misura di governo prevede l’estensione dell’obbligo del visto di conformità per tutti i bonus edilizi. Nello specifico, l’Agenzia ha introdotto il comma 1-ter all’art. 121 del decreto “Rilancio”, il quale stabilisce che: “Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1, ovvero al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è richiesto il visto di conformità.

Con la suddetta modifica, quindi, l’obbligo del visto di conformità non riguarda più solo il Superbonus, ma tutte le agevolazioni edilizie, come il bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Ricordiamo che il visto di conformità deve essere rilasciato da soggetti autorizzati quali i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF, i dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro, i revisori legali e gli iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

A seguito di questo provvedimento, è stato pubblicato il nuovo modello di comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. La differenza rispetto al modello precedente è l’eliminazione della parte di testo in cui si leggeva: “Da compilare solo in presenza di Superbonus” presente prima della sezione “Visto di conformità”.

Oltre al modello sono state aggiornate anche le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, difatti viene specificato che l’invio del modello deve essere fatto da chi ha apposto il visto di conformità.

Inoltre, viene chiarito che la comunicazione inerente agli interventi eseguiti sulle parti comuni dell’edificio deve essere inviata o dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure direttamente dall’amministratore di condominio che, volendo, può anche avvalersi di un intermediario.

Il D.L. 157/2021 ha introdotto anche una novità riguardante i controlli preventivi, infatti nel decreto “Rilancio” è stato inserito un nuovo articolo 122-bis, il quale prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, possa sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio. Questa sospensione è volta all’effettuazione di un controllo preventivo.

Al comma 4 dell’art. 2 del sopracitato decreto legge, inoltre, prevede che i soggetti obbligati all’applicazione della normativa antiriciclaggio che intervengono nella cessione dei crediti d’imposta, non possono procedere all’acquisizione del credito “in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.” A tal proposito, si fa riferimento all’obbligo di segnalazione all’UIF delle operazioni sospette e all’obbligo di astensione dal compimento delle operazioni nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.

Nell’art. 3 del D.L. 157/2021 viene stabilito che i controlli dell’Agenzia delle Entrate non verranno effettuati solo nell’ambito del Superbonus o degli altri bonus edilizi, bensì saranno estesi anche alle altre agevolazioni introdotte a causa della pandemia. Il suddetto articolo chiarisce che la contestazione da parte dell’Ufficio avviene, salvo disposizioni specifiche, con l’avviso dell’atto di recupero del credito d’imposta che deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

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