Modificare il colore della facciata di un edificio comporta il rispetto di alcune norme e del decoro architettonico.
I bonus attivati dal Governo per rilanciare il comparto dell’edilizia sono, di fatto, un’occasione che molti vogliono sfruttare per i vari interventi nelle parti comuni dei condomini. Tra gli interventi più gettonati vi sono le opere straordinarie che coinvolgono i tetti e le facciate degli edifici.
A tal proposito, per quanto concerne la facciata del fabbricato, questa è considerata legislativamente parte comune, come esplicitato dall’art. 1117 del codice civile, ed è un elemento essenziale per l’estetica dell’edificio.
Per quanto concerne il colore della facciata, la prima scelta viene fatta dal costruttore dell’edificio, il quale, qualora vi fossero, agisce nel rispetto delle norme edilizie stabilite dal comune di appartenenza, altrimenti, la decisione del colore avviene a sua discrezione.
Qualora si decidesse di cambiare il colore della facciata di un condominio, trattandosi di una modifica sostanziale delle parti comuni, è necessaria una delibera assembleare con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, così come normato dall’art. 1136 del codice civile.
Ad ogni modo, prima di decidere di modificare il colore della facciata è sempre consigliato consultare il regolamento di condominio, in quanto vi potrebbero essere dei divieti specifici o delle clausole che impediscono qualsiasi tipo di modifica, anche se considerata migliorativa.
La modifica del colore della facciata di un palazzo richiama, naturalmente, la questione del decoro architettonico del fabbricato, quindi l’insieme delle linee e delle strutture che caratterizzano l’edificio. Proprio per questo motivo, è importante che il colore scelto rispetti l’architettura dell’edificio e non ne leda l’estetica, anche perché alcuni condòmini potrebbero impugnare la delibera nel caso di un’alterazione del decoro.
Pertanto, data l’importanza della facciata, nel caso in cui si optasse per una semplice variazione di sfumatura del colore, ciò non inciderebbe con l’armonia estetica dell’edificio, mentre, qualora si decidesse di cambiare tonalità, ciò apporterebbe un cambiamento sostanziale al fabbricato, perciò sarebbe utile confrontarsi con la ditta appaltatrice dei lavori, in modo che si possa optare per la soluzione migliore.
È importante sottolineare che vi sono zone soggette a tutela paesaggistica, quindi se si decidesse di cambiare il colore della facciata di uno dei palazzi siti in tali zone, i condòmini dovranno dichiarare i colori scelti in via preventiva, i quali saranno poi sottoposti al vaglio della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio.
In ogni caso, per quanto concerne le spese relative all’intervento straordinario di modifica del colore della facciata, queste dovranno essere ripartite tra tutti i condòmini, in proporzione ai millesimi di proprietà.
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