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covid e assicurazioni

Lavoro, Le indagini di RM

COVID E COPERTURE ASSICURATIVE

Recentemente la FIOM CGIL ha pubblicizzato la decisione dell’INAIL di riconoscere come Infortunio sul lavoro il contagio da Covid che nel febbraio/marzo 2021 aveva interessato circa 50 dipendenti di un’azienda meccanica di Bologna.

La notizia pur non sorprendendo – conoscendo il fondamento sulla quale si basa – richiede una sintetica riproposizione di un tema che nel recente passato è stato oggetto di discussioni e pareri spesso divergenti riguardo sia la legittimità della norma sulla quale si fonda la decisione di INAIL, sia l’ampiezza della sua area di applicazione.

IL D.L. CURA ITALIA

La questione emerse nel marzo del 2020 a seguito della emanazione del D.L. 18 – detto anche Cura Italia – poi convertito in legge, che all’articolo 42, comma 2, disponeva chel’infezione da Covid contratta in occasione di lavoro costituiva un infortunio sul lavoro e conseguentemente dava diritto all’indennizzo INAIL.

In sostanza la norma ha equiparato l’accadimento virulento a quello violento nella definizione di Infortunio indennizzabile.

GLI ASSICURATORI

All’epoca gli Assicuratori concepirono e presentarono in ogni occasione la loro interpretazione circa la applicabilità della norma alle coperture assicurative rilasciate ai loro clienti.

Il dibattito riguardava quindi ciascuna delle due aree nelle quali l’Assicuratore poteva essere chiamato in causa.

La prima area è quella delle Coperture Assicurative di Responsabilità Civile Imprenditoriale comprensive della sezione RCO (la responsabilità civile per Infortuni e Malattie Professionali degli operatori).

La seconda area è quella delle polizze Infortuni stipulate da contraenti privati, volontariamente ovvero per obbligo contrattuale.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Analizziamo la questione che riguarda la prima area: la polizza di Responsabilità Civile imprenditoriale nella sezione RCO. Questa polizza copre due diverse e convergenti fattispecie: a) l’azione di rivalsa dell’Inail ai sensi dell’articolo 112 del D.P.R. n. 1124 e successive modificazioni; b) il risarcimento ai sensi del codice civile del danno biologico (la lesione alla integrità fisica) subito dal lavoratore.

IL PARERE DEL BROKER

E’ ovviamente nei poteri dell’organo legislativo emanare norme a maggior protezione sociale dei cittadini tramite i suoi bracci operativi (nel nostro caso tramite l’INAIL). Tuttavia, tale intervento, a nostro parere non può estendersi fino alla modifica delle condizioni contrattuali stabilite nelle polizze di assicurazione contratte antecedentemente al D.L. Cura Italia. Queste polizze di Responsabilità Civile sono state concepite sulla base di un profilo di rischio diverso da quello ridisegnato ed ampliato dal D.L.. In aggiunta non si può percorrere la tesi della risarcibilità nella logica della estensione della infezione da Covid al caso di malattia professionale. Ciò non è possibile non soltanto in quanto il contagio da Covid – ove riguardi un’azienda non sanitaria – non è una malattia professionale ma semplicemente perché il citato D.L.  si fonda sulla sua equiparazione ad un infortunio. Sostenere un contrario parere sarebbe praticabile soltanto in quanto si ritenesse che la copertura di RC – rivalsa Inail – rilasciata dall’Assicuratore copra profili di rischio definiti da norme anche successive alla data della polizza. Da un’altra prospettiva qualcuno ha percorso la strada dell’aggravamento di rischio. Opzione sulla quale ci troviamo ancora in disaccordo in quanto il caso Covid non sostanzia una deformazione negativa di un rischio ma una fattispecie   di rischio del tutto diversa.

Conseguentemente si ritiene che ambedue le garanzie contenute nella sezione RCO della polizza RC Generale – Rivalsa Inail e Danno Biologico – non siano operative nel caso di contagio da Covid.

Tutto ciò a meno che non si voglia, quale estrema ratio, rappresentare una situazione di sospensione delle nostre regole di diritto sulla base di un superiore interesse sociale, richieste dallo stato di emergenza nazionale.

Rimane in ogni caso necessario, per la efficacia della copertura assicurativa, la prova della esistenza del nesso di causalità tra il comportamento illecito del datore di lavoro ed il procurato danno da Covid.

IL CASO

Venendo ora al caso di Bologna, il comunicato sindacale si limita a pubblicizzare il fatto che INAIL ha riconosciuto l’ammissibilità alla liquidazione del danno da COVID che ha colpito circa 50 dipendenti della società emiliana. Ma nulla sappiamo circa la eventuale successiva fase del sinistro assicurativo. E’ opportuno rammentare che ci troviamo nell’ambito di una copertura assicurativa di responsabilità civile e conseguentemente – come sopra accennato – dovrà essere provato, ferme le argomentazioni di cui sopra, il nesso di causalità tra comportamento illecito del datore di lavoro in termini di idonee tutele di prevenzione.  Su questo punto giudico la posizione dell’azienda datrice di lavoro a forte rischio. infatti, il contagio non è avvenuto nel primo burrascoso periodo agli inizi del 2020, quando la pandemia aveva colto tutti impreparati alle necessarie difese. Il contagio al contrario si è propagato nel febbraio/marzo del 2021 quando ormai la pandemia era conclamata ed erano state promulgate circolari e protocolli che, sulla base dell’art. 2087 C.C., dettavano le misure da adottare e gli strumenti da utilizzare per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19.

INFORTUNI

La seconda area ove Covid e Assicurazione si incontrano è quella delle coperture assicurative Infortuni individuali, collettive e volontarie. Anche in questa seconda fattispecie il nostro pensiero riguardo la indennizzabilità dei danni da Covid si conferma in via di principio negativa. Trattasi di contratti liberamente sottoscritti tra le parti sulla base di un contratto che circoscrive l’oggetto dell’assicurazione al caso di Infortunio, definito come fatto esterno, violento ed accidentale. Tuttavia, non possiamo trascurare che nel corso degli anni l’oggetto della copertura assicurativa si è esteso ad una casistica che non risponde esattamente alla definizione di infortunio. Sarà quindi necessario valutare sulla base dell’analisi dello specifico contratto interessato se, secondo la interpretazione più favorevole all’assicurato, il contagio da Covid possa rientrare tra gli eventi coperti dalla polizza.

RIFLESSIONI

In conclusione, appare che gli Assicuratori abbiano buone frecce al loro arco per difendersi dalle richieste di indennizzo/risarcimento da contagio Covid.  La cosa, mentre in punto di diritto ci sembra equa e sostenibile, eticamente ci lascia perplessi. Riflettiamo infatti sul fatto che gli Assicuratori in tempo di Covid hanno visto i loro rendimenti tecnici crescere in modo esponenziale. Il lock-down, l’interruzione delle attività produttive, il crollo della circolazione hanno procurato un crollo verticale dei rischi per i quali gli Assicuratori avevano guadagnato premi misurati su una diversa realtà.

Forse sarebbe bene che gli Assicuratori   considerassero questa fatto e conseguentemente attuassero una politica liquidativa improntata alla correntezza ed alla equità soprattutto nei casi più rimarchevoli e degni di attenzione.

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