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SUPERBONUS PER CONDOMINI COMPOSTI DA PIÙ EDIFICI: ECCO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti in merito all’accesso al Superbonus per i condomini formati da più fabbricati indipendenti.

La risposta n. 23/2022 fornita dall’Agenzia delle Entrate chiarisce la questione del Superbonus nel caso di un condominio formato da più fabbricati indipendenti.

Nel caso di specie, l’Istante è un condominio composto da vari fabbricati indipendenti e che intende effettuare interventi edilizi che rientrano nell’ambito del Superbonus. Gli interventi saranno relativi alle parti comuni di ciascun fabbricato e, eventualmente, alle unità immobiliari all’interno del singolo fabbricato, ma, chiarisce l’Istante, tali interventi non coinvolgeranno le parti comuni ai vari fabbricati.

I lavori consisteranno in:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
  • interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione > = classe A+;
  • sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore;
  • intervento di sostituzione di scaldacqua.

Specificato ciò, il condominio istante chiede all’Agenzia delle Entrate se è possibile accedere all’agevolazione e qual è l’iter da seguire, specificando di aver optato per lo sconto in fattura. Inoltre, il condominio chiede se sono sufficienti le delibere assembleari separate, approvate dai proprietari degli edifici interessati dagli interventi.

In risposta l’Agenzia delle Entrate, dopo aver fatto un resoconto di ciò che attiene al Superbonus, ha spiegato che nella Circolare n. 24/E del 2020 è stato evidenziato che “Gli interventi trainati di efficientamento energetico effettuati sulle parti private per i quali spetta il Superbonus sono quelli richiamati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.”

Sempre con la sopracitata circolare, è stato specificato che nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, le relative spese rientrano nell’agevolazione Superbonus anche se tali interventi vengono realizzati su uno o solo su alcuni degli edifici che compongono il condominio, a condizione che vengano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di almeno due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico.

La Circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito, inoltre, che la detrazione maggiorata per gli interventi trainati è riservata ai condòmini dell’edificio oggetto dell’intervento trainante.

Per quanto concerne il quesito posto sulle delibere assembleari separate, l’Agenzia ha ricordato che il comma 9-bis dell’articolo 119 stabilisce che: “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.”

Premesso ciò, l’approvazione dei lavori attraverso delibere separate delle assemblee dei proprietari dei singoli edifici interessati, riveste carattere civilistico e non carattere fiscale. Secondo il parere dell’Agenzia è necessario che i lavori siano deliberati dall’assemblea condominiale o dalle assemblee dei proprietari delle singole unità appartenenti ai fabbricati oggetto degli interventi.

Per quanto riguarda la scelta dello sconto in fattura l’Agenzia ha chiarito che, come esplicitato nel provvedimento dell’8 agosto 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nella comunicazione da inviare all’Agenzia deve essere indicato il codice identificativo dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione, distinguendo tra i lavori sulle parti comuni e quelli sulle singole unità immobiliari e, nello specifico, tra interventi di efficientamento energetico e interventi antisismici.

Pertanto, si ritiene che possano essere inviate tante comunicazioni quanti sono gli edifici interessati dagli interventi, perciò una comunicazione per ogni fabbricato interessato.

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