Dal 1° al 28 febbraio è possibile inviare le comunicazioni per ottenere il credito d’imposta del 50% relativo alle spese per l’acquisto di sistemi che migliorino la qualità dell’acqua potabile.
Il Bonus acqua potabile, inserito nella Legge di Bilancio 2021, e prorogato con la Legge di Bilancio 2022 fino al 2023, è tornato al centro dell’attenzione a causa della comunicazione fatta dall’Agenzia delle Entrate che, proprio in questi giorni, ha deciso di prolungare da 5 a 10 giorni il tempo entro il quale rispondere alle domande di accreditamento, ovvero scartarle o accettarle.
Dal 1° al 28 febbraio, quindi, le persone fisiche, gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali possono richiedere il credito d’imposta del 50%, trasmettendo il modello di comunicazione relativo all’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che il bonus acqua potabile è stato istituito per le spese sostenute, per la propria abitazione, relative all’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere e che consentono il filtraggio, la mineralizzazione e il raffreddamento. L’obiettivo, infatti, è quello di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica.
La spesa massima ammissibile al bonus è di 1.000 euro per ciascun immobile per le persone fisiche, mentre per i titolari di partita IVA il tetto massimo di spesa è di 5.000 euro. Considerato, però, che per il 2021 il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro, l’Agenzia delle Entrate calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.
Importante è sottolineare che non esistono limiti di reddito o di abitazioni per poter richiedere il bonus acqua potabile.
In merito alle modalità di ottenimento dell’agevolazione, la spesa dovrà essere documentata con fattura elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il bonus. I privati, o comunque i soggetti diversi dagli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, devono effettuare il pagamento attraverso versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.
Per le spese sostenute prima del 16 giugno 2021, ovvero prima della pubblicazione del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ha stabilito i criteri e le modalità di accesso al credito, sono validi i pagamenti effettuati in qualsiasi modalità ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale che attestano la spesa, annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate inviando telematicamente l’apposito modello, tra il 1° e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Il modulo e le specifiche tecniche sono stati aggiornati con il Provvedimento del 28 gennaio 2022.
Entro 10 giorni dall’invio della richiesta, verrà inviata la ricevuta di presa in carico o di scarto della comunicazione. Dopodiché i beneficiari potranno spendere il bonus in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al suo completo utilizzo.
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