Come funziona il compenso per l’operato dell’amministratore di condominio e in quali casi l’amministratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute nel corso della sua gestione dell’edificio?
L’amministratore di condominio, in quanto soggetto incaricato alla gestione e all’amministrazione dello stabile, nel momento di conferimento del suo incarico o del suo rinnovo, ha il dovere di fornire all’assemblea il preventivo con le proprie competenze indicando analiticamente l’importo che chiede a titolo di compenso per l’attività professionale svolta.
Nello specifico, è bene chiarire che il compenso richiesto dall’amministratore non deve necessariamente essere indicato contestualmente alla delibera, ma deve essere comunque indicato all’atto di accettazione della nomina, la quale potrebbe avvenire in un momento successivo a quello della delibera.
A tal proposito, da un punto di vista normativo, infatti, l’art. 1129 c.c., comma 14 dispone che: “L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”.
L’importo richiesto dall’amministratore deve essere inerente a tutta l’attività di gestione dell’edificio, poiché egli non potrà chiedere una remunerazione ulteriore per lo svolgimento di attività sempre connesse alla gestione condominiale. Dal preventivo, infatti, possono essere solo esclusi i rimborsi dovuti per le spese sostenute nel corso della gestione e che sono escluse dall’obbligo del preventivo. Ovviamente tali rimborsi possono essere richiesti a parte a patto che si tratti di spese necessarie e documentabili.
L’art. 1720 c.c. rubricato “Spese e compenso del mandatario”, stabilisce che: “Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.” Si evince, quindi, come in ambito condominiale il mandante, ovvero il Condominio, è obbligato a rimborsare all’amministratore (mandatario) le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte.
L’obbligo di rimborsare l’amministratore, quindi, sorge proprio nel momento in cui egli effettua le anticipazioni durante l’esecuzione del suo mandato. Le spese per le quali l’amministratore può chiedere il rimborso, possono essere ad esempio, l’acquisto di mobilio necessario per svolgere le assemblee di condominio nei locali interni all’edificio, oppure le spese relative alle raccomandate inviate per convocare l’assemblea, quelle per le fotocopie e quelle per la cancelleria.
Naturalmente tutte le spese possono essere rimborsate solo se l’amministratore presenti la documentazione adeguata (fatture, scontrini etc.) e queste devono essere inserite all’interno del bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dall’assemblea.
Come si evince dalla giurisprudenza, al fine di assolvere all’onere di dimostrare gli esborsi effettuati, l’amministratore dovrà presentare un rendiconto del proprio operato che comprenda la specificazione dei dati contabili, delle entrate, delle uscite e del saldo finale.
È quindi importante ricordare che il rimborso è subordinato alla previa approvazione assembleare, poiché solo un rendiconto approvato dall’assemblea e non impugnato successivamente rende incontestabile la registrazione delle somme anticipate dall’amministratore come debiti di bilancio.
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