Entra in vigore la delibera ARERA relativa agli oneri di recesso anticipato dei contratti di energia elettrica per clienti domestici e piccole imprese.
Dal 1° gennaio 2024 è operativa la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), emessa il 6 giugno scorso, la quale prevede la facoltà per i fornitori di energia elettrica di applicare un onere a carico del cliente nel caso in cui questo eserciti il recesso prima della scadenza del contratto.
LA DELIBERA
La delibera ARERA stabilisce come eventuali penali possano essere applicate esclusivamente nei contratti a durata determinata e a prezzo fisso. Ciò implica che alla sottoscrizione del contratto il cliente debba essere chiaramente informato e, quindi, debba essere pienamente consapevole delle condizioni economiche e delle possibili conseguenze in caso di recesso anticipato.
Per quanto concerne i contratti a tempo indeterminato che hanno “condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata”, è prevista la possibilità di applicare eventuali oneri di recesso limitatamente al primo periodo di validità delle condizioni economiche.
Riguardo al recesso e alla validità degli oneri, l’ARERA ha stabilito anche determinati obblighi per i fornitori di energia elettrica, ovvero:
- nel contratto va indicato in modo chiaro l’eventuale onere di recesso, nel suo importo massimo, che deve essere “specificamente approvato e sottoscritto dal cliente”;
- le altre indicazioni e informazioni relative agli eventuali oneri in caso di recesso devono essere indicate in modo specifico nel riquadro “Modalità e oneri per il recesso” della scheda sintetica utilizzata per riassumere le caratteristiche dell’offerta.
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