Con circa quattro mesi di ritardo è stato pubblicato il DPCM relativo alla comunicazione inerente alle spese di efficientamento energetico e antisismiche da inviare rispettivamente all’ENEA e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche.
Sul sito del Governo è stato pubblicato il 26 settembre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2024, un DPCM che sarebbe dovuto arrivare entro il 27 luglio 2024 e che definisce le regole per l’invio della comunicazione Superbonus a ENEA e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS).
Il suddetto DPCM, recante “Definizione del contenuto, delle modalità e dei termini delle informazioni da trasmettere all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e per interventi di efficientamento antisismico” dà attuazione alle indicazioni stabilite dal decreto Agevolazioni (articolo 3, comma 3 del DL n. 39/2024) per accedere al Superbonus.
Così come previsto dall’art. 3, comma 3 del DL n. 39/2024, sono tenuti ad effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni i soggetti:
- che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
Le informazioni da trasmettere all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche per i lavori antisismici sono:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30 marzo 2024 e nel 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese.
Per quanto riguarda l’invio di questi dati, il DPCM stabilisce che le informazioni aggiuntive inerenti agli interventi di efficientamento energetico devono essere trasmesse dai professionisti abilitati incaricati dell’invio delle asseverazioni previste dalle norme che regolano il Superbonus. Per tale invio è necessario rispettare gli stessi termini delle asseverazioni inoltrate all’ENEA.
Per quanto concerne, invece, le informazioni aggiuntive inerenti ai lavori antisismici non conclusi entro il 31 dicembre 2023 o che sono stati avviati nel corso del 2024, queste devono essere inviate dai progettisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico.
I termini stabiliti per la trasmissione di queste informazioni sono:
- 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
- entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.
L’omessa trasmissione dei dati nei tempi indicati dal DPCM comporta delle sanzioni amministrative, ovvero una sanzione di 10.000 euro nel caso in cui i lavori al 30 marzo 2024 risultassero in corso.
Inoltre il mancato invio dei dati, in caso di interventi con la Cila o il titolo per effettuare demolizione e ricostruzione presentati a partire dal 30 marzo 2024, comporta invece la decadenza dell’agevolazione fiscale.