In occasione di un’assemblea condominiale, chi può partecipare ed intervenire? Chi può votare? Quali sono i poteri conferiti al presidente? Approfondiamo la questione.
Nell’ordinamento giuridico italiano, l’assemblea condominiale è l’organo deliberante del condominio, ovvero quello designato per assumere le decisioni più importanti riguardanti la vita condominiale.
Ad essa prendono parte tutti i soggetti interessati alla gestione del condominio. Oltre ai proprietari delle unità immobiliari site nell’edificio, possono prendere parte all’assemblea anche gli inquilini e gli usufruttuari.
Per quanto concerne gli inquilini questi possono prendere parte nelle assemblee di condominio che riguardano le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria. Per quanto riguarda le altre modifiche inerenti ai servizi comuni, gli inquilini possono intervenire all’assemblea ma senza diritto di voto. Per quanto riguarda gli usufruttuari, questi possono partecipare alle assemblee per ciò che concerne le questioni che riguardano l’ordinaria amministrazione e il godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nel caso in cui, invece, un’unità immobiliare appartenesse a più di un soggetto, queste hanno diritto a un solo rappresentante in assemblea, designato a maggioranza dai comproprietari. Il comproprietario, quindi, ha diritto di voto e si fa portavoce della volontà degli altri.
Naturalmente, i proprietari, così come gli inquilini e gli usufruttuari hanno diritto a delegare per iscritto un altro soggetto al posto loro.
Hanno diritto a partecipare all’assemblea anche altri soggetti estranei all’edificio, si pensi ad esempio all’amministratore stesso, al segretario che redige il verbale o, talvolta, ad alcuni esperti chiamati ad illustrare progetti specifici inerenti ad interventi da svolgere in condominio.
Tutti i soggetti citati hanno, chiaramente, diritto di parola durante l’assemblea di condominio, anche quelli che non hanno diritto di voto su tutte le questioni condominiali, ad esempio gli inquilini, ma il diritto di parola deve essere esercitato secondo le modalità previste dal presidente dell’assemblea, ovvero colui che dirige la discussione e verifica la regolarità dei quorum. Il presidente, quindi, stabilisce la durata di tempo di ciascun intervento e decide la verbalizzazione.
Anche attraverso il regolamento condominiale è possibile stabilire le modalità di esercizio del diritto di parola, il quale però non può essere né limitato né soppresso, pertanto è possibile che il regolamento di condominio conferisca poteri specifici di gestione dell’assemblea al presidente, senza però poter spingersi sino a limitare tale diritto.