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ATTESTAZIONE SOA E BONUS EDILIZI

Terminato il periodo transitorio, dal 1° luglio è scattato l’obbligo definitivo di certificazione SOA per le imprese che realizzano lavori per i quali si fruisce di Superbonus e altri bonus edilizi, ma solo per interventi superiori a 516.000 euro.

Attraverso le disposizioni previste dall’art. 10-bis del DL n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022, dal 1° luglio 2023 è scattato l’obbligo di attestazione SOA per le imprese esecutrici coinvolte in interventi che accedono all’agevolazione Superbonus e altri bonus edilizi per un importo superiore a 516.000 euro.

L’obbligo di attestazione SOA si applica ai lavori agevolati attraverso Superbonus, bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, bonus barriere architettoniche e i lavori relativi all’installazione degli impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica.

È importante evidenziare che l’introduzione dell’obbligo di attestazione SOA è avvenuta dapprima attraverso un periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, per poi confermare l’obbligo in maniera definitiva dal 1° luglio 2023.

Il riferimento all’esecuzione di interventi di importo superiore a 516.000 euro è da intendersi al netto dell’IVA, inoltre il limite di 516.000 euro deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.

Il comma 4 del citato art. 10-bis del DL n. 21/2022, identifica i lavori ai quali non si applica l’obbligo di certificazione SOA. Difatti, l’obbligo di attestazione SOA non si applica alle spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari in edifici ristrutturati da imprese (art. 16-bis, co. 3, del TUIR) e quelle legate al Sismabonus acquisti (art. 16, co. 1-septies, del D.L. n. 63/2013).

Ricordiamo, infine, che l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in quest’ambito attraverso la Circolare n. 10/E del 20 aprile 2023con oggetto “Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 – Certificazione SOA” e per maggiori chiarimenti è possibile consultare QUI l’articolo di approfondimento di ANAPI.

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