La detrazione del 90% è prevista anche per il recupero di facciate visibili da vie private ad uso pubblico, questo il parere dell’Agenzia delle Entrate.
Interviene nuovamente l’Agenzia delle Entrate per chiarire un ulteriore dubbio riguardo il bonus facciate, attraverso la risposta n. 377 fornita al quesito di un condominio.
Nel caso specifico il Condominio istante ha approvato la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria per il recupero dell’involucro esterno di una palazzina situata all’interno di un complesso residenziale, il quale è costituito sia da palazzine con appartamenti e sia da ville isolate a schiera.
Il lato nord della palazzina oggetto dei lavori è visibile da una strada comunale, il lato sud, invece, è visibile da una strada interna al residence la quale, però, non è privata e chiusa, bensì è una strada «dove circolano liberamente persone e mezzi provenienti sia dall’esterno che dall’interno del complesso residenziale, per cui ne deve essere riconosciuto un “uso pubblico”» (sentenza n. 2999/2020, Consiglio di Stato).
Pertanto, il quesito posto dal Condominio, riguarda la possibilità di usufruire della detrazione del 90% delle spese sostenute (bonus facciate) sugli interventi realizzati su tutto il perimetro esterno della palazzina presa in esame.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato la normativa che disciplina la detrazione prevista dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 219 e 223 della legge n. 160/2019). Il bonus facciate può essere applicato solo in caso di spese finalizzate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle zone A o B delle città, visto che l’agevolazione mira principalmente a risanare gli edifici e restituire decoro architettonico ai centri urbani.
Con la circolare n. 2/E del 2020 è stato stabilito, tra l’altro, che la detrazione è riconosciuta esclusivamente per gli interventi effettuati “sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi dell’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale.”
L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che “la detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; quindi, sono escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico”.
Per ciò che concerne il quesito posto, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact), con nota RU 0348403 del 9 novembre 2020 ha chiarito che una strada vicinale è assimilabile ad una comunale se a uso pubblico, destinata, quindi, al passaggio collettivo. La nota prosegue stabilendo che: “Si ritiene pertanto che, nel caso in questione, costituendo l’edificio un organismo edilizio prospiciente strade destinate ad uso pubblico, i lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere ammessi al bonus facciate“.
Dello stesso parere, perciò, anche l’Agenzia delle Entrate la quale ha ritenuto che gli interventi descritti dal Condominio istante possono rientrare nell’agevolazione bonus facciate, e usufruire quindi della detrazione del 90%, se la facciata è visibile dalla strada o da suolo a uso pubblico e se sono rispettati tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa.
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