L’Agenzia delle Entrate torna sul tema del bonus ristrutturazione nel caso in cui sia il familiare convivente a voler usufruire delle relative agevolazioni fiscali.
Un dubbio posto all’Agenzia delle Entrate da un contribuente attraverso “La Posta di FiscoOggi”, fa sì che si torni sul tema del bonus ristrutturazione e su quali sono le regole per poter fruire della relativa detrazione.
Nel caso di specie, un contribuente spiega al Fisco che deve effettuare dei lavori di ristrutturazione di un bagno nell’appartamento in cui vive con la moglie, la quale è proprietaria esclusiva dell’appartamento, nonché intestataria della Cila. Il contribuente chiede, quindi, se può farsi intestare le fatture, effettuare i pagamenti e, di conseguenza, usufruire delle agevolazioni fiscali relative al bonus ristrutturazione.
In risposta, il Fisco spiega che come previsto dalla normativa relativa alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del Tuir), tra i contribuenti che possono richiedere tale agevolazione è compreso il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, ovvero il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Procedendo con il chiarimento, l’Agenzia delle Entrate conferma che, ferme restando le altre condizioni previste dalla normativa per aver diritto al bonus ristrutturazione, la detrazione spetta anche quando le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, ossia concessioni, autorizzazioni, etc., sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare.
Infine il Fisco ha ricordato che per poter usufruire dell’agevolazione in oggetto è necessario che lo status di convivenza si verifichi già alla data di inizio dei lavori o nel momento in cui si attiva la procedura e lo stesso status, di conseguenza, deve sussistere al momento del pagamento delle spese ammesse alla detrazione.