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BONUS RISTRUTTURAZIONI PER EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA

L’Agenzia delle Entrate conferma l’accesso al bonus ristrutturazioni per il ripristino di edifici danneggiati dal sisma, anche se gli interventi vengono classificati come nuova costruzione.

La risposta n. 389/2021 fornita dall’Agenzia delle Entrate, chiarisce che per quanto riguarda la ricostruzione di un edificio danneggiato da un evento sismico, è possibile ottenere il bonus ristrutturazioni sulla parte eccedente il contributo post sisma, anche se l’intervento viene classificato come nuova costruzione.

Nel caso di specie l’istante è proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un edificio danneggiato dal sisma del 2016. Il Comune in cui è sito l’immobile, ha dichiarato l’inutilizzabilità dell’edificio, pertanto, i proprietari delle unità immobiliari (tra cui l’istante) hanno deciso di intervenire demolendo e ricostruendo un edificio di pari volumetria, ma con diversa sagoma, rispettando le normative antisismiche, energetiche e di accessibilità.

Procedendo in tal modo, il Comune rilascerebbe l’autorizzazione per la realizzazione di una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, “poiché l’intervento non può essere identificato come ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/2001, articolo 3, comma 1, lett. d, in quanto l’edificio si trova in zona paesaggisticamente vincolata“.

L’Istante ha, quindi, chiesto all’Agenzia delle Entrate se è possibile usufruire del Bonus ristrutturazioni sulla parte eccedente il contributo per la ricostruzione post sisma.

In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’art. 16 bis del TUIR il quale stabilisce il funzionamento del Bonus ristrutturazioni, riconoscendo l’agevolazione per gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia anche su unità immobiliari danneggiate a seguito di eventi calamitosi.

Difatti, l’Agenzia ha chiarito con la circolare 19/E del 8 luglio 2020 che: “l’agevolazione spetta a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza e concerne tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di un immobile danneggiato a seguito di un evento calamitoso, indipendentemente dalla categoria edilizia alla quale appartengono.”

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito, quindi, l’Istante potrà ottenere il bonus ristrutturazioni per la parte che eccede il contributo post sisma a prescindere che gli interventi siano stati qualificati come “nuova costruzione”, poiché non è il titolo abitativo e la qualificazione dell’intervento la condizione necessaria per usufruire dell’agevolazione, bensì la circostanza che i lavori vengano realizzati su un edificio danneggiato e reso inutilizzabile da eventi calamitosi per i quali è intervenuta una dichiarazione dello stato di emergenza.

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