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CANNA FUMARIA IN CONDOMINIO: COME SI RIPARTISCONO LE SPESE?

All’interno di un condominio vi può essere la necessità di installare una canna fumaria. Approfondiamo di seguito come si effettua la ripartizione dei costi di installazione, manutenzione e pulizia.

La canna fumaria è quell’elemento che serve a convogliare i fumi derivanti da una combustione dall’interno di un locale e scaricarli verso l’esterno. In materia condominiale, le canne fumarie possono essere realizzate ed installate o in presenza di un impianto di riscaldamento centralizzato, oppure a servizio degli impianti singoli. In quest’ultimo caso, si possono realizzare più canne fumarie, in base al numero degli impianti, oppure può essere costruita un’unica canna fumaria che andrà a convogliare i fumi di tutti i singoli impianti presenti nel condominio.

Approfondendo la tematica in ambito condominiale, per quanto concerne la ripartizione delle spese di manutenzione, l’art. 1123 del codice civile stabilisce che: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Pertanto, come si evince, i costi per l’installazione e per la manutenzione delle canne fumarie per il riscaldamento centralizzato, devono essere ripartiti tra tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà e, ove presente, in base alle tabelle d’uso create appositamente per lo specifico genere di spesa.

A tal proposito, è necessario puntualizzare che la canna fumaria comune a servizio di impianti singoli, non è obbligatoria, quindi qualora l’assemblea deliberasse il passaggio da canne fumarie singole a una canna fumaria comune, la decisione sarebbe vincolante per i soli condòmini favorevoli, perciò la ripartizione delle spese, in questo caso, va effettuata solo tra gli stessi condòmini favorevoli.

Quello appena descritto è il caso del cosiddetto condominio parziale, ovvero della partecipazione al condominio di un bene che riguarda solo un gruppo di condòmini. A tal proposito, sempre l’art. 1123 del codice civile, terzo comma, stabilisce che: “Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

In questo caso, se la canna fumaria serve solo ad un gruppo di condòmini, non solo le spese, ma anche le decisioni che riguardano gli interventi sulla canna fumaria, ricadono solo sul gruppo e non sull’intera collettività condominiale. Proprio per questo motivo verrà, quindi, a configurarsi la cosiddetta assemblea parziale alla quale parteciperanno solo i comproprietari interessati, nonché gli unici legittimati ad assumere le decisioni del caso. La ripartizione delle spese in regime di condominio parziale dovrà avvenire tra i condòmini comproprietari sulla base dei millesimi di proprietà, salvo differenti convenzioni o tabelle d’uso.

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