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CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA: COMUNICAZIONE ENTRO IL 15 OTTOBRE

Ancora pochi giorni a disposizione per inviare le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate relativamente allo sconto in fattura o cessione del credito per i bonus edilizi.

Entro il 15 ottobre 2022, come previsto dall’articolo 10-quater del Dl n. 4/2022, tutti i beneficiari dei crediti d’imposta per i lavori agevolati con il Superbonus 110% o con le altre detrazioni edilizie (quali interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio, interventi antisismici o di efficienza energetica, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica) dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione scelta relativamente alle spese sostenute nel 2021 o per le rate residue delle spese sostenute nel 2020.

L’invio telematico della suddetta comunicazione può essere effettuato direttamente dal beneficiario o da un suo intermediario incaricato.

Nello specifico, per quanto concerne la comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari, questa deve essere inviata:

  • direttamente dal beneficiario della detrazione o da un suo intermediario nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
  • esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità in caso di interventi che danno diritto al Superbonus 110% o in caso di interventi che lo richiedono.

Per quanto concerne la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni di un edificio, questa deve essere inviata:

  • dall’amministratore di condominio se non è richiesto il visto di conformità;
  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli che richiedono il citato visto. Nei casi di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

Per quanto riguarda la comunicazione inerente alle rate residue non fruite, sia nel caso di interventi eseguiti sulle unità immobiliari e sia per quelli fatti sulle parti comuni dell’edificio, deve essere inviata:

  • dal singolo condomino, quando non è richiesto il visto di conformità;
  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità per gli interventi in cui viene richiesto.

Ricordiamo che la comunicazione dell’opzione deve essere effettuata in via telematica, utilizzando l’apposito modello mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

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