L’Agenzia delle Entrate chiarisce la questione legata alla possibilità di fruire del bonus 110% nel caso di un’unità immobiliare appartenente a un condominio sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici.
La risposta n. 341/2022 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi inerenti alla fruizione del bonus 110% posti da parte di un proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un condominio sottoposto a tutela culturale e paesaggistica.
Nel caso esaminato, l’Istante, cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE, spiega all’Agenzia di essere proprietario di un’unità immobiliare appartenente a un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, su cui non è possibile eseguire la posa di un cappotto termico sulla facciata esterna, intervento rientrante tra i lavori “trainati” che permettono di accedere al Superbonus.
L’Istante prosegue chiarendo che intende realizzare, nel suo appartamento e nelle relative pertinenze, interventi rientranti tra i lavori trainati, quali:
- rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
- sostituzione dei serramenti;
- installazione di un impianto solare termico e fotovoltaico;
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Precisando che tali interventi porteranno al miglioramento minimo di due classi energetiche, oppure, ove non possibile, al conseguimento della classe energetica più alta, l’Istante chiede all’Agenzia delle Entrate se potrà fruire del Superbonus 110%.
In risposta alle questioni poste dall’Istante, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il comma 2 dell’art. 119 del Decreto Rilancio stabilisce che: “Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di efficientamento energetico indicati nel medesimo comma 2, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.”
In sintesi, come chiarito nelle circolari n. 24/E del 2020 e n. 30/E del 2020, nel caso in cui sull’edificio, per effetto dei vincoli ai quali è sottoposto, non è possibile effettuare neanche uno degli interventi “trainanti”, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainati”.
A fronte di quanto stabilito, nel caso di specie il proprietario potrà accedere al Superbonus 110% per le spese relative al rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e la sostituzione dei serramenti, poiché tali interventi sono richiamati dal comma 2 dell’art. 119 del Decreto Rilancio.
L’Agenzia conclude specificando che, invece, il proprietario non potrà ottenere il Superbonus per le spese sostenute per l’installazione di un impianto solare termico e fotovoltaico e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, in quanto, tali interventi non rientrano nel sopracitato comma 2.
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