In occasione di un quesito posto da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta derivante da Superbonus.
Attraverso una risposta data ad un contribuente che ha posto un quesito tramite la posta di FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate torna sull’argomento del Superbonus per fornire chiarimenti su come può essere utilizzato il credito d’imposta derivante dal Superbonus.
Il contribuente si è rivolto all’Agenzia per chiedere come possono essere utilizzati in compensazione i crediti derivanti da interventi che rientrano nel Superbonus e quali imposte possono essere “compensate”.
In risposta l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con il provvedimento dell’8 agosto 2020, modificato da provvedimenti successivi, sono state definite le modalità con le quali i soggetti che acquisiscono i crediti possono utilizzare i relativi importi.
Difatti, i cessionari e i fornitori destinatari dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al Superbonus, o da quelli elencati nel secondo comma dell’art. 121 del decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), posso utilizzare i crediti d’imposta in compensazione tramite modello F24, sulla base di quanto disposto dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997.
Come stabilito nella circolare n. 24/E del 2020: “Per il pagamento delle imposte sui redditi, l’Iva, l’Irap, i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le tasse sulle concessioni governative, le tasse scolastiche, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, le somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’Inps.”
In questi casi, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i canali telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Sempre sulla tematica trattata, un altro chiarimento è stato fornito dall’Agenzia anche attraverso la risposta n. 435/2022, nella quale si precisa che è possibile “compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 – acquisiti a mezzo di “cessione del credito” – con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.
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