Per contrastare le condotte fraudolente sulla cessione del credito in ambito di Superbonus e altri bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che è necessario produrre la documentazione fotografica che attesti l’effettiva esecuzione dei lavori.
Con la corposa e dettagliata Circolare n. 23/E emanata a giugno, l’Agenzia delle Entrate ha indicato tutti i requisiti e le condizioni per poter fruire del Superbonus e dei vari bonus edilizi messi in campo dal Governo.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la normativa sui bonus edilizi prevede il principio di responsabilità solidale da parte di chi acquista uno o più crediti, il quale, potrebbe essere chiamato in causa nel caso in cui vi fossero eventuali frodi messe a punto da parte di colui che ha ceduto il credito.
Questo tipo di provvedimento è stato preso a causa delle numerose truffe che, purtroppo, sono state fatte in ambito di Superbonus, pertanto, con l’intenzione di arginare questo grave fenomeno, oltre alla documentazione già prevista, tra i documenti richiesti sono state inserite anche le relazioni fotografiche attestanti l’esecuzione dei lavori.
Difatti, per evitare di essere coinvolto in condotte fraudolente da parte del cedente, all’acquirente del credito è richiesta diligenza nella verifica della documentazione, prima di acquisire il credito. L’Agenzia delle Entrate, per mettere in guardia il potenziale acquirente, ha stilato una lista dei casi in cui è emersa la falsità del credito. Tra questi, quello più grave è sicuramente la mancata esecuzione dei lavori, mentre gli altri casi riguardano l’assenza di documentazione, la sproporzione dei crediti ceduti, la contraddittorietà riguardo la documentazione prodotta, la mancata coerenza tra valore e oggetto dei lavori, la situazione reddituale del cedente e il valore dell’immobile su cui sono eseguiti i lavori.
Per quanto concerne la documentazione fotografica richiesta, attestante l’esecuzione delle opere, questa dovrà provare lo stato iniziale dell’edificio, l’avanzamento dei SAL e, infine, la conclusione dei lavori.
La documentazione fotografica dovrà, quindi, essere aggiunta al resto dei documenti necessari per poter operare la cessione del credito. A questo proposito ricordiamo che la cessione del credito è consentita solo se viene prodotto il visto di conformità dei dati che assicurano la presenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione e le asseverazioni riguardanti la congruità delle spese sostenute a fronte dell’intervento realizzato, asseverazioni che devono essere conformi a quanto stabilito dal Decreto Prezzi e dal DM requisiti tecnici e massimali di costo.
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