Il Fisco chiarisce quando il familiare convivente può beneficiare delle detrazioni per la ristrutturazione edilizia pur non essendo proprietario dell’immobile oggetto degli interventi.
L’Agenzia delle Entrate torna sul tema delle detrazioni relative alle spese di ristrutturazione di un immobile sostenute da un familiare convivente e non direttamente dal proprietario.
Nel caso preso in esame, una contribuente scrive all’Agenzia delle Entrate attraverso “La Posta di FiscoOggi”, spiegando di essere la figlia convivente del proprietario di un immobile, attualmente non affittato, in cui sono stati realizzati lavori di ristrutturazione. A tal proposito, infatti, la contribuente spiega che inoltrerà a suo nome la comunicazione per lavori di manutenzione straordinaria (Cila).
Inoltre, avendo intenzione di portare in detrazione al 50% nei prossimi dieci anni (bonus ristrutturazioni) le spese che sosterrà per intero, la contribuente chiede al Fisco se il padre, proprietario dell’immobile, potrà mettere in affitto tale immobile dopo la ristrutturazione senza che lei perda il diritto all’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito, ha ricordato che le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio spettano anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto degli interventi.
A tal proposito, come già esplicitato nella Circolare n. 17/E, lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura (o alla data di inizio dei lavori) e deve sussistere al momento in cui si effettuano le spese ammesse in detrazione.
Sempre nella citata circolare viene precisato, inoltre, che la disponibilità dell’immobile e lo status di convivenza non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione, ciò significa che non è necessario che la convivenza duri per tutto il periodo di fruizione della detrazione, perciò il contribuente che ha sostenuto le spese di ristrutturazione ha diritto a fruire dell’agevolazione anche se la convivenza si interrompe prima dei 10 anni.
Di conseguenza, quindi, l’agevolazione spetta al convivente che sostiene le spese anche se i titoli abitativi sono intestati al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce dell’agevolazione. Inoltre, non è richiesto che l’immobile oggetto dei lavori sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente.
Infine, facendo un quadro generale, per quanto concerne le detrazioni per la ristrutturazione edilizia, è bene ricordare che i soggetti che possono beneficiare della relativa agevolazione sono:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce;
- soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
- familiari conviventi;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- conviventi more uxorio;
- futuro acquirente (nel caso in cui detenga il possesso dell’immobile, il compromesso sia stato registrato ed esegua gli interventi previsti a proprio carico).
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