Il Covid-19 ha avuto ripercussioni molto negative sul settore del turismo.
I primi effetti economici della crisi derivante dalla pandemia sono riscontrabili già a febbraio ma il crollo dell’attività si è avuto in corrispondenza dei generalizzati provvedimenti di distanziamento sociale.
Sul sito dell’INPS possiamo leggere:
Il decreto interministeriale 13 luglio 2020, n. 12 ha introdotto l’indennità Covid-19 per i lavoratori nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, questi lavoratori devono essere stati titolari di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata complessiva di almeno 30 giorni, tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Devono, inoltre, far valere almeno 30 giorni nel corso del 2018.
Con la circolare INPS 14 agosto 2020, n. 94, l’Istituto indica i beneficiari e i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
I lavoratori devono presentare la domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online o le altre modalità specificate nella circolare.
L’Istituto, inoltre, fornisce le istruzioni amministrative e le indicazioni in merito alla incumulabilità e incompatibilità tra l’indennità Covid-19 e le altre prestazioni previdenziali.
Di seguito il collegamento alla pagina
Della triste situazione del comparto alberghiero ne avevamo parlato a maggio con Nicola Giuliani, Senior Team Leader di GBSAPRI.
Nell’intervista ci ha sottolineato come sia necessaria la realizzazione di un processo evolutivo per ragionare adeguatamente sulle conseguenze economiche che possono presentarsi con un evento inatteso e remoto come è stato con il Covid-19.
Potrebbe interessarti anche: MUSEI E COVID-19