Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che l’installazione degli impianti fotovoltaici in edilizia libera, a seguito delle semplificazioni introdotte dal Decreto Energia, è consentita solo su edifici già esistenti.
L’opportunità di installare un impianto fotovoltaico in edilizia libera è molto recente ed è stata introdotta dall’articolo 9 del cosiddetto “Decreto Energia”, ossia il D.L. n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 2022.
La sostituzione del comma 5
L’art. 9 ha stabilito che il comma 5 dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
“5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.”
Sentenza del Consiglio di Stato
A tal proposito, una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Settima), pubblicata il 9 ottobre ha chiarito la suddetta normativa che consente di installare i pannelli fotovoltaici in edilizia libera.
Si tratta della sentenza n. 8113/2024 che si sofferma su un caso in cui un Comune della Lombardia ha contestato al gestore di un’attività di ristorazione una serie di abusi edilizi, tra cui la realizzazione di un nuovo portico che, secondo la parte appellante, avrebbe avuto la funzione di sostenere un impianto fotovoltaico. Secondo il gestore dell’attività di ristorazione, questo dovrebbe rientrare nell’ambito dell’edilizia libera, considerando anche che è stato realizzato con un materiale “leggero”, diverso quindi da quelli utilizzati per la costruzione di fabbricati.
Dopo un passaggio al Tar Lombardia, tale contenzioso è arrivato al Consiglio di Stato e i giudici hanno spiegato, attraverso la suddetta sentenza, che la realizzazione del portico ha avuto come conseguenza quella di ampliare la superficie e il volume del locale, perciò la funzione di sostegno ai pannelli fotovoltaici rappresenta un effetto indiretto.
Dichiarazione del Consiglio di Stato
Nello specifico il Consiglio di Stato ha dichiarato che: “Il portico di cui si parla ha avuto quale effetto (e risultato) primario, quello di ampliare la superficie (ed il volume) del locale destinato a pubblico esercizio, viceversa la dichiarata funzione di sostegno ai pannelli foto-voltaici rappresenta, al più, un effetto indiretto ed accessorio dell’innesto, con conseguente non applicabilità della disciplina di cui al citato D.L. n. 17/2022.”
Conclusioni della sentenza
Proprio per questo motivo, il portico deve essere considerato come “nuova costruzione” e come tale necessita, quindi, del rilascio del permesso di costruire, pertanto il gestore non può beneficiare della liberalizzazione per l’installazione dei pannelli fotovoltaici.
Difatti, i giudici hanno chiarito che la semplificazione introdotta dal Decreto Energia riguarda l’installazione degli impianti fotovoltaici su edifici già esistenti, senza quindi comprendere le nuove costruzioni.
Per i suddetti motivi, quindi, il ricorso del gestore del locale è stato rigettato e il Consiglio di Stato ha condannato il gestore al pagamento delle spese processuali, confermando inoltre l’ordine di demolizione del portico.