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Sanità

INFEZIONI NOSOCOMIALI: AGGIORNAMENTI DALLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, a valle del decalogo già emanato in precedenza con la sentenza n. 6386 del 03.03.2023, torna a pronunciarsi sulla delicata fattispecie relativa alle “infezioni nosocomiali” conosciute anche come I.C.A. (Infezioni Correlate all’Assistenza).

IL FATTO E LA DIFESA DELL’AZIENDA

Questa volta è il caso di un paziente che, sottoposto ad emotrasfusione, contrae un virus epatico di tipo C a seguito di presunte sacche di sangue infetto.
Con la richiesta risarcitoria di controparte e, lo scaturirsi del conseguente iter giudiziale, la domanda di controparte, accolta in primo grado, proseguiva in appello poiché, la Corte affermava che nell’iter interposto tra il prelievo ematico e la conseguente trasfusione al paziente, il sangue subisce un processo definito “a circuito chiuso” come anche dimostrato dall’Azienda Sanitaria colpevolizzata dalla controparte e convenuta in giudizio.

Tale circostanza, tra l’altro prevista dalla normativa vigente di cui all’art. 11 D.M. 27/12/1990, renderebbe impossibile la contaminazione del sangue contenuto nelle apposite sacche e, per di più, agli atti dell’Azienda non risultava documentato, non risultava che il paziente fosse stato immune dalla epatopatia C al momento del ricovero.
Mosse le suddette eccezioni, la controparte ricorreva alla Cassazione asserendo:

  • che non era onere del paziente dimostrare e fornire prova negativa che, al momento del ricovero, fosse un soggetto sano;
  • che in materia di danni da emotrasfusione è onere della Struttura Sanitaria dimostrare di aver rispettato le norme giuridiche secondo il principio “a regola d’arte” osservato dalla Struttura e dal personale sanitario.
LA CORTE DI CASSAZIONE

Le decisioni della Cassazione post ricorso in appello di controparte non si sono fatte attendere.
Visto quanto sopra e secondo i Giudici della Suprema Corte, che accoglievano il ricorso di controparte, l’iniziale valutazione della Corte d’appello risultava incompleta e non sufficientemente approfondita tant’è che facevano due osservazioni.

Per prima cosa, le argomentazioni della Corte d’Appello non sono rispettose delle indicazioni e dei principi già da tempo enunciati in tema di riparto ed onere probatorio in tema di responsabilità di danno alla salute cagionato da emotrasfusioni con sangue infetto, secondo cui il paziente deve solo provare l’esistenza del rapporto contrattuale (paziente – Struttura) ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso consistente nella lesione della salute secondo il criterio del “più probabile che non”.

Inoltre, la Corte d’Appello, viceversa, ha imposto al paziente un onere probatorio non confacente a quanto sopra richiamato soprattutto in contrasto alle circostanze emerse nel corso dell’istruttoria ossia:

  • L’assenza di documentazione sanitaria atta a dimostrare da parte dell’Azienda, oltretutto onerata a tale compito, il procedimento di conservazione del sangue secondo l’asserito “circuito chiuso” dedotto dalla stessa soltanto astrattamente ma mai prodotto agli atti.
  • Assenza di una prova positiva, sempre gravante sulla Struttura, sulla esistenza dell’infezione epatica al momento del ricovero ospedaliero.
  • Carenza di prova, sempre gravante sulla Struttura, nel rispetto di tutte le procedure indicate.
IN CONCLUSIONE

In sostanza, la Suprema Corte di Cassazione, sancisce che non è sufficiente la mera produzione di protocolli da seguire ma, occorre concretamente indicarli in relazione al singolo intervento e, riformando la sentenza, pone l’applicazione dei seguenti principi: In tema di danno da infezione trasfusionale, è onere della Struttura Sanitaria dimostrare che, al momento della trasfusione, il paziente fosse già affetto dall’infezione di cui domanda il risarcimento; in tema di danno da infezione trasfusionale, è onere della Struttura Sanitaria allegare e dimostrare di avere rispettato, in concreto, le norme giuridiche, le leges artis e i protocolli che presiedono alle attività di acquisizione e perfusione del plasma.

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