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INTERVENTI EDILIZI: COME FUNZIONA IL TRASFERIMENTO DELLE DETRAZIONI?

La Circolare n. 28/E del 2022 emanata dall’Agenzia delle Entrate chiarisce in quali casi è possibile il trasferimento della detrazione ad altri soggetti rispetto a quello che ha sostenuto le spese per gli interventi effettuati su un immobile.

Nell’ambito degli interventi edilizi per i quali si ha diritto ad alcune detrazioni, può accadere che vi sia una variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori, prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione.

In questi casi si parla di trasferimento delle quote di detrazione non fruite, tematica approfondita dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022.

Tale tematica è stata oggetto di un recente quesito posto da un contribuente attraverso la posta di FiscoOggi, rivista online delle Entrate, in cui viene spiegato che un contribuente, deceduto nel 2022, usufruiva delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia effettuati sulla casa di proprietà della moglie. A tal proposito, quindi, viene chiesto se le rate residue di detrazione possono essere usufruite dalla moglie, unica erede del contribuente deceduto.

In tal caso, l’Agenzia ha spiegato che è possibile che le rate residue di detrazione vengano trasferite all’erede a condizione che quest’ultimo conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

La citata Circolare, infatti, precisa che in caso di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese per interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di un altro familiare, che ne diventa erede, quest’ultimo può continuare a usufruire delle rate residue della detrazione spettante alla persona deceduta. Quanto appena detto vale anche nei casi in cui l’immobile non viene acquisito per successione, ma risulta essere già presente nel patrimonio dell’erede.

Per quanto riguarda l’acquisizione di un’immobile tramite successione (trasferimento dell’immobile mortis causa), le quote di detrazione residue si trasferiscono interamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

La Circolare n. 28/E del 2022 specifica anche che: “In applicazione del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno, si trasferisce all’erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa.”

A tal proposito, viene chiarito anche che:

  • se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non potrà disporne;
  • se l’immobile è a disposizione la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
  • se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo non avendone più gli altri la disponibilità;
  • se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

Pertanto, la detenzione materiale e diretta dell’immobile in cui sono stati eseguiti i lavori, deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento, poiché l’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene direttamente l’immobile.

In caso di vendita o permuta dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i residui periodi d’imposta, all’acquirente dell’immobile, mentre in caso di costituzione del diritto di usufrutto, le quote di detrazione residue non si trasferiscono all’usufruttuario, ma restano al nudo proprietario.

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