Nel caso di unità abitative appartenenti ad edifici plurifamiliari, il Superbonus è ammesso solo se le unità immobiliari sono funzionalmente indipendenti. Questo il parere dell’Agenzia delle Entrate.
La risposta n. 810/2021 fornita dall’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi inerenti all’accesso al Superbonus per le unità immobiliari poste all’interno di edifici plurifamiliari.
L’Istante è il proprietario di un appartamento sito in un complesso turistico residenziale suddiviso in edifici separati. Nello specifico, le singole unità immobiliari sono dotate di accesso autonomo, ma il suddetto complesso turistico è dotato di un unico sistema fognario, con depuratore, allacci condominiali per l’energia elettrica e l’acqua e dispone, inoltre, di accumuli di GPL condivisi tra le varie unità abitative.
In sintesi, l’Istante spiega che gli impianti di acqua, energia elettrica e gas sono di proprietà delle singole unità immobiliari dal loro interno fino al punto di installazione dei contatori, mentre, gli stessi sono di proprietà condivisa con il complesso turistico per le tratte che vanno dai contatori a monte verso l’allaccio condominiale.
L’Istante vorrebbe realizzare degli interventi usufruendo del Superbonus, pertanto ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se, data la situazione, il suo appartamento può qualificarsi come “funzionalmente indipendente”.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il Superbonus spetta anche per gli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti.
L’Agenzia chiarisce che: “Un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.”
Inoltre, l’Agenzia prosegue affermando che: “Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.”
Sulla base di quanto citato, quindi, possono essere considerate unità immobiliari “funzionalmente indipendenti” quelle dotate di almeno tre impianti di proprietà esclusiva, il che implica che gli stessi non siano serviti da un’utenza comune.
Nel caso di specie gli impianti non sono di proprietà esclusiva e, proprio per questo motivo, gli interventi previsti sull’unità immobiliare del contribuente non possono ottenere l’agevolazione del Superbonus.