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Legge

NOVITÀ DALLA CASSAZIONE

Abbiamo ritenuto di poter fare cosa gradita a qualche imprenditore riportando delle importanti novità dalla Corte di Cassazione.

Le recenti sentenze della Cassazione (sentenze del 19 novembre 2019, n. 29980 e del 23 ottobre 2019, n. 27099 e n. 27101) hanno stabilito l’illegittimità delle accise provinciali sull’energia elettrica pagate per il biennio 2010-2011.

Il D.L. n. 511/1988 e successive modifiche aveva previsto l’applicazione dell’addizionale provinciale ai consumi di qualsiasi uso di energia elettrica effettuati in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Per questo motivo, le forniture di energia elettrica (ricevute negli anni 2010 e 2011) sono state sottoposte all’imposizione tanto dell’accisa quanto dell’addizionale provinciale sui consumi effettuati.

Tale addizionale, soppressa dal D.Lgs. n. 68/2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, per evitare l’apertura di una procedura di infrazione dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia, essendo questa risultata in contrasto con la Direttiva Comunitaria 2008/118/CE.

VEDIAMO I DETTAGLI

“L’addizionale dell’accisa è stata applicata sul prelievo di energia elettrica (fino a kWh 200.000 mensili) fino alla data della sua abrogazione, cioè il 31 dicembre 2011“.

L’aliquota pagata in bolletta variava da Provincia a Provincia con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh. Considerato lo scaglione di consumo mensile massimo su cui veniva addebitata l’addizionale (200.000 kWh), la spesa massima che un’azienda può aver sostenuto è di circa € 27.000 all’anno”.  Vai al link

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA?

In base alle predette sentenze, per richiedere il rimborso della somma versata per gli anni in oggetto, è necessario procedere nei confronti del venditore dell’energia dell’epoca. Come affermato dalla Corte di Cassazione:

Il consumatore finale dell’energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all’art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest’ultimo con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria”. Vai al link

Considerando che il rapporto tra fornitore e consumatore ha natura civilistica, l’azione di recupero si prescrive nel termine di 10 anni dal pagamento dell’indebito.

Con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, si ha l’opportunità di richiedere il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica consumata nel biennio 2010 e 2011, in cui è stata applicata tale addizionale in bolletta.

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