Quali regole possono essere inserite nel regolamento condominiale in merito al corretto utilizzo del parcheggio condominiale? Quali decisioni possono essere stabilite in assemblea?
Molto spesso all’interno dei condomini vi sono degli spazi non edificati che possono essere destinati alla funzione di parcheggio delle automobili dei condòmini. Salvo situazioni particolari, solitamente il cortile condominiale è proprietà di tutti i condòmini e ciò significa che nessuno è legittimato ad escludere gli altri dal godimento di questo spazio. A tal proposito, il riferimento normativo che disciplina la funzione e l’utilizzo del cortile condominiale è l’articolo 1117 c.c. “Parti comuni dell’edificio” il quale stabilisce che: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: (…) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune.”
Non essendoci altri riferimenti significativi contenuti all’interno del codice civile, l’uso del cortile condominiale, solitamente, viene disciplinato all’interno del regolamento condominiale, oppure in sede di assemblea, vengono stabiliti alcuni punti importanti ovvero: le modalità di occupazione di tali aree, i limiti o divieti per determinate vetture, i numeri di posti auto disponibili per ciascun condomino, il divieto di non parcheggiare fuori dagli stalli predisposti o sostare inibendo l’ingresso agli altri condomini.
In questo caso, secondo la giurisprudenza (Cass., sent. n. 17694 del 14 agosto 2007) per variare le clausole che stabiliscono le modalità di utilizzo delle cose comuni è sufficiente, in sede di delibera, la maggioranza dei voti dei partecipanti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. Viceversa, se si volesse inibire l’uso della cosa comune a uno o più condòmini, occorre una deliberazione all’unanimità, poiché solo in tal modo si può modificare il diritto della parità di godimento della cosa comune.
L’assemblea condominiale ha anche il potere di sancire il divieto di utilizzo del parcheggio condominiale per le automobili che non sono di proprietà dei condòmini coinvolti e, nel caso in cui il parcheggio venga occupato illegalmente, l’amministratore di condominio potrà decidere di inviare una diffida formale al soggetto che ha parcheggiato abusivamente. Nei casi più estremi di comportamento reiterato, potrà anche intervenire per far sì che il soggetto debba pagare una sanzione oppure potrà richiedere al giudice una rimozione forzata.
Per quanto riguarda le spese da sostenere, salvo clausole particolari contenute nel regolamento, la suddivisione di esse segue le norme riferite alle aree comuni, quindi, si calcolano in base alle quote millesimali possedute.