Il Cdm ha approvato in via preliminare importanti novità in materia di obbligo dell’assicurazione responsabilità civile che potrebbe essere così estesa ai monopattini e alle biciclette.
LE NOVITÀ PUNTO PER PUNTO
Questo provvedimento, nato per recepire entro il 23 dicembre 2023 le ultime direttive di Bruxelles in materia, nel momento in cui verrà approvato apporterà significative modifiche al Codice della Strada e al Codice delle assicurazioni private grazie a una nuova definizione di veicolo e alla specificazione di casi in cui sussiste l’obbligo di copertura assicurativa. Se il provvedimento verrà così approvato queste dovrebbero essere le modifiche introdotte.
NUOVE DEFINIZIONI
Il nuovo testo potrebbe cambiare la definizione di veicolo includendo anche i rimorchi e qualsiasi veicolo a motore più veloce di 25 Km/h o di 14 Km/h se di peso superiore a 25 Kg. In questo modo, quindi, diventeranno soggetti ad assicurazione obbligatoria anche bici elettriche, monopattini e, in generale, tutti i veicoli leggeri con le caratteristiche indicate.
Questa nuova assicurazione sarà obbligatoria a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. Inoltre, dovrebbe diventare obbligatoria anche per tutti quei veicoli che sono utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni.
Questo schema di provvedimento prevede delle novità anche per quanto riguarda il minimo dei massimali di copertura delle polizze. Ad esempio, per i danni alle persone il minimo del massimale sarà di 6 milioni e 450 mila euro a sinistro. Inoltre, gli importi verranno aggiornati ogni cinque anni.
Cosa potrebbe accadere in caso di inosservanza della nuova assicurazione? Il decreto ipotizza una sanzione da 866 a 3463 euro, con raddoppio per i veicoli sospesi dalla circolazione.
PREVENTIVATORE E PREMI
Il documento vorrebbe introdurre una nuova attenzione per facilitare il confronto dei prezzi dell’assicurazione autoveicoli. Infatti, per una maggior trasparenza, Ivass e il ministero delle imprese dovranno rafforzare lo strumento del ‘preventivatore‘, che consente ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione. Questo è consultabile sui siti internet dell’Ivass e del Ministero delle imprese e del made in Italy.
L’aggiornamento di questa assicurazione dovrebbe introdurre importanti novità anche per quanto riguarda i premi. Infatti, lo schema di d.lgs. vieterà alle assicurazioni di maggiorare i premi a causa della nazionalità o stato Ue di residenza. Gli attestati di rischi che verranno emessi nella Ue saranno riconosciuti in Italia anche per gli sconti. Inoltre, le compagnie dovranno adottare policy idonee sull’uso delle attestazioni di sinistralità pregressa nel calcolo dei premi.
RIMORCHI E FONDO VITTIME
Come già anticipato sopra, così come i monopattini e le bici, anche i rimorchi dovranno dotarsi di questo tipo di assicurazione. Quindi, in caso di sinistro causato da un veicolo trainante e dal rimorchio, il danneggiato potrà chiedere l’indennizzo direttamente all’assicurazione del rimorchio.
Se le modifiche verranno approvate in via definitiva, il Fondo vittime della strada interverrà anche nel caso di liquidazione o procedura equivalente dell’assicuratore. Infatti, questo schema di dlgs riscrive l’iter della pratica presso il Fondo vittime fissando un termine di tre mesi dalla richiesta di risarcimento per la formulazione di un’offerta di indennizzo motivata o di un diniego, altrettanto motivato, della domanda.
E in caso di sinistri avvenuti in un altro Stato della Ue? Questi dovrebbero essere gestiti dall’Organismo di indennizzo italiano e grazie a una modifica proposta dal d.lgs. in commento, questo Organismo risarcirà i danni anche quando l’impresa di assicurazione sia in liquidazione, o altra procedura equivalente, indipendentemente dall’accertamento dello stato di insolvenza.
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