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RUMORI MOLESTI IN CONDOMINIO, COME TUTELARSI?

Le attività rumorose in condominio sono spesso causa di diverbi e malumori tra i condomini. Esistono però delle norme da rispettare che prevedono fasce orarie di silenzio. Scopriamo insieme come si esprime la legge italiana a riguardo dei rumori molesti e quali sono le soluzioni possibili.

Vivere in condominio, come ben sappiamo, comporta numerosi doveri e, purtroppo, spesso genera problematiche che portano a discussioni tra i condòmini. Una delle discussioni più frequenti è quella relativa alla problematica dei rumori. Chiaramente, i rumori molesti all’interno di un condominio, generano fastidi e stress per chi si trova a subirne le conseguenze e ciò rende, a volte, insopportabile la convivenza all’interno dello stesso stabile.

Per tutelarsi da queste situazioni fastidiose è necessario, in un primo momento, rivolgersi all’amministratore condominiale per verificare se nel regolamento condominiale esiste una clausola inerente ai divieti di attività rumorose. Nel caso in cui sia effettivamente presente la clausola sarà necessario verificare se l’attività rumorosa coincida effettivamente con quella vietata.

Infatti, l’Amministratore di Condominio, è legalmente obbligato a far sì che i condòmini rispettino il regolamento condominiale, pertanto, in caso di violazione di una norma, deve richiamare per iscritto il condomino responsabile del problema. Inoltre, se il regolamento lo prevede, il condomino può essere sanzionato.

L’argomento dei rumori molesti è stato riformulato all’interno della Legge di Bilancio 2019 con l’ordinanza n.32943/2018. Il rumore è regolato dall’art. 844 c.c. – Immissioni dove, per “immissioni” vengono considerate tutte quelle intrusioni, quindi anche quelle acustiche, che derivano direttamente o indirettamente dall’attività del proprietario di un fondo e che interferiscono col diritto di proprietà del vicino limitando il pieno godimento del fondo stesso. Quindi, se l’immissione acustica è tale da pregiudicare la quiete pubblica recando un danno agli altri, è ritenuta illecita da un punto di vista civilistico.

Naturalmente questa norma lascia ampio spazio al giudice che agirà a seconda del caso per verificare l’intollerabilità del rumore prendendo in considerazione vari aspetti come l’insistenza, l’entità del rumore e il luogo in cui si verifica. Solitamente l’intollerabilità del rumore sussiste quando il livello medio supera i 3,5 decibel.

In ogni caso ogni condomino è tenuto al rispetto delle ore di silenzio che, generalmente, sono determinate dai singoli regolamenti condominiali e che colpiscono le seguenti fasce orarie: quella notturna, ovvero prima delle 8.00 e quella serale, ovvero dopo le 21.00, mentre dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00 il livello di tollerabilità è maggiore.

Anche nel caso di lavori di ristrutturazione di un appartamento all’interno del condominio, vanno seguite queste norme, ma se vi è la necessità di lavorare nelle fasce di ore di riposo, il condomino in causa è obbligato a chiedere una deroga all’amministratore che a sua volta deve avvisare tutti gli altri condòmini.

In casi estremi, quindi, quando nonostante il tentativo di dialogo con il condomino interessato egli continua ad avere un atteggiamento reiterante, vi è la possibilità di sporgere denuncia, anche se, è consigliabile, procedere inizialmente con una lettera diffida. Chiaramente, in questi casi, non basta solo la testimonianza dei condòmini ai quali viene recato il danno, ma sarà necessaria l’effettuazione di una perizia fonometrica redatta appositamente da un tecnico specializzato.

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