L’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla tematica dello sconto in fattura, nell’ambito del Superbonus, per chiarire come agire nel caso di errori.
Con la risposta n. 581/2022 l’Agenzia delle Entrate spiega quali sono le soluzioni possibili alla mancata comunicazione dello sconto in fattura.
La relativa istanza è stata posta congiuntamente da due proprietari di un edificio unifamiliare che hanno realizzato degli interventi finalizzati all’efficientamento energetico dell’unità immobiliare, agevolabili attraverso il Superbonus. Gli interventi sono stati affidati ad un’impresa ed è stato concordato il pagamento del corrispettivo mediante l’opzione dello sconto in fattura.
A tal proposito, i proprietari hanno spiegato che in data 29 dicembre 2021 l’impresa ha emesso una fattura, a titolo di acconto, a fronte dell’esecuzione di una parte dei lavori previsti e tale fattura è stata emessa con un importo pari a zero per effetto dell’applicazione dello sconto in fattura.
Nel mese di aprile 2022, al momento della predisposizione del visto di conformità, il professionista incaricato ha rilevato la mancanza dell’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla legge e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Di conseguenza, quindi, il professionista incaricato non ha potuto rilasciare il visto di conformità.
Data l’incertezza normativa, dopo un confronto tra le parti, il tecnico ha deciso di voler rilasciare l’asseverazione solo dopo la conclusione dei lavori i quali sono stati conclusi nel mese di giugno 2022 e, in data 24 giugno 2022 il tecnico ha fornito le asseverazioni.
Da quanto accaduto è emerso che l’impresa ha sbagliato ad emettere la fattura a fine dicembre 2021, indicando l’applicazione dello sconto in fattura, nonostante non fossero ancora maturati i presupposti che consentissero ai proprietari il valido esercizio di tale opzione. In tal senso i proprietari si sono, quindi, rivolti all’Agenzia delle Entrate per chiedere come sanare il mancato invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022 e se è possibile, per l’impresa, emettere una nota di credito a storno o una nota di variazione in diminuzione, in modo da poter successivamente emettere la fattura corretta.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che sia nel caso dell’opzione dello sconto in fattura che in quella relativa alla cessione del credito, il contribuente deve acquisire il visto di conformità che attesta i presupposti che danno diritto alla detrazione e l’asseverazione della congruità delle spese.
Le opzioni devono essere comunicate all’Agenzia telematicamente entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, termine posticipato al 29 aprile per l’anno 2022.
Inoltre, l’opzione dello sconto in fattura deve risultare espressamente nella fattura che documenta le spese “scontate” e se non si rispettano le modalità e le tempistiche indicate, l’opzione è inefficace.
Ciò detto, in riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha spiegato che, anche in mancanza dell’indicazione dello sconto in fattura, la fattura emessa a fine dicembre 2021 è valida da un punto di vista fiscale, perciò in tal senso non sussistono i presupposti per emettere una nota di variazione in diminuzione o una nota di credito a storno.
Si ritiene che comunque l’impresa possa integrare la fattura originaria con un documento separato extra fiscale, ma solo per documentare il mancato pagamento attraverso lo storno e rilevare il “quantum” da saldare. Di conseguenza i proprietari possono saldare la somma pattuita nel 2022 e procedere con la detrazione delle spese, oppure optare per la cessione del credito allo stesso fornitore o a terzi, entro il termine di vigenza dell’agevolazione, ossia marzo 2023.
In ultimo, l’Agenzia conclude precisando che la fattura del 2021 si riferisce sia agli interventi trainanti che a quelli trainati e che la spesa relativa agli interventi trainati sarà sostenuta dopo la chiusura degli interventi trainanti avvenuta a giugno 2022. A tal proposito, la normativa prevede che per ottenere il Superbonus, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di tempo tra l’inizio e la fine degli interventi trainanti.
Ciò significa che i proprietari possono beneficiare del Superbonus, e nel caso optare per la cessione del credito solo per gli interventi trainanti, mentre per quelli trainati potranno fruire delle detrazioni previste dagli altri bonus edilizi.