Chi effettua l’intervento di sostituzione di un climatizzatore con un impianto dotato di pompa di calore può fruire della detrazione al 50% o della detrazione al 65%? Ecco gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate torna sul tema delle detrazioni legate alla sostituzione del climatizzatore attraverso una domanda fatta da un contribuente online su “La posta di FiscoOggi”.
Nello specifico, il contribuente si è rivolto alle Entrate spiegando che deve sostituire il climatizzatore presente nella propria abitazione con un impianto dotato di pompa di calore. A tal proposito il contribuente ha chiesto se può richiedere la detrazione relativa alla “manutenzione straordinaria” del 50% oppure può richiedere la detrazione al 65% per la riqualificazione energetica.
In risposta il Fisco ha spiegato che, in generale, la sostituzione, integrale o parziale di un vecchio impianto di climatizzazione con un climatizzatore a pompa di calore rientra tra gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico, per i quali si può richiedere la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, lettera h), del Tuir. Infatti, si tratta di un intervento che può essere assimilato alla “manutenzione straordinaria” (articolo 123, comma 1, del Testo unico sull’edilizia), per il quale si può richiedere la detrazione del 50% delle spese sostenute (bonus ristrutturazione), per un tetto massimo di 96.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato anche che lo stesso intervento di sostituzione del climatizzatore può rientrare, in alternativa, tra quelli per i quali è prevista la detrazione del 65% delle spese sostenute (ecobonus), nel limite massimo di 30.000 euro. Per richiedere questo tipo di agevolazione, però, è necessario che l’intervento rispetti i valori limite indicati nella tabella 1 dell’allegato F del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020. Il Fisco prosegue ricordando anche che per approfondire i requisiti tecnici dell’intervento può essere utile consultare il vademecum pubblicato sul sito dell’ENEA relativo alle pompe di calore.
Ad ogni modo, rispondendo al quesito posto dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha concluso spiegando che non è possibile richiedere entrambe le agevolazioni descritte, pertanto il contribuente dovrà scegliere quale delle due agevolazioni richiedere e di conseguenza rispettare gli adempimenti previsti in relazione alla detrazione scelta.
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