Con la fine della stagione estiva, l’attenzione si sposta sul turismo invernale e sulla prossima stagione sciistica. Nell’ottica di favorire la ripresa delle attività, si stanno delineando i principi generali e le misure di prevenzione del contagio da Sars-Cov2 inerenti le attività all’interno di stazioni sciistiche e comprensori montani. Allo stesso tempo, complici i recenti eventi legati alla funivia del Mottarone, è cresciuta l’attenzione ai temi della sicurezza.
LE DISPOSIZONI PREVISTE
Queste, al momento, alcune delle disposizioni previste per le tematiche relative al covid:
- Green pass per “l’accesso agli impianti” per gli over 12,
- “favorire il più possibile la vendita online per gli accessi agli impianti”,
- “percorsi che garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro”,
- per le “seggiovie portata massima al 100% della capienza con uso obbligatorio della mascherina (chirurgica o superiore) ma la portata è ridotta all’80% se utilizzate con la chiusura delle cupole paravento”,
- per le cabinovie e le funivie “riduzione all’80% della capienza massima e uso obbligatorio di mascherina”.
LE ASSOCIAZIONI
L’accordo su questi punti è stato siglato a Milano dalle principali associazioni relative a sport invernali e funivie, tra cui:
- Federazione italiana sport invernali (Fisi),
- Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef),
- Federfuni Italia, l’associazione italiana delle aziende ed enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune in concessione sul territorio nazionale,
- Associazione maestri sci italiani (Amsi),
- Collegio nazionale maestri (Colnaz).
“Un accordo fondamentale per consentire ad un settore strategico come quello della montagna di riprendere l’attività nel pieno rispetto delle regole. Le aziende funiviarie rivestono infatti un valore strategico per la tenuta degli equilibri socio-economici dei territori di montagna e del sistema turistico nel suo complesso, alimentando un importante indotto a vantaggio di molteplici operatori economici quali albergatori, commercianti, maestri e scuole di sci. Il protocollo individua i principi generali e le misure di prevenzione del contagio da Sars-Cov2 per la ripresa delle attività all’interno di stazioni, aree e comprensori montani in vista della stagione 2021/22, con il fine di garantire sia la sicurezza dei lavoratori, sia quella degli utenti”.
Anef
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE RCT
Per quanto concerne, invece, l’aspetto della sicurezza, il Decreto legislativo numero 40 del 28 febbraio 2021 introduce, tra le novità in materia di sicurezza nelle discipline invernali, l’obbligo di assicurazione RCT (Responsabilità civile verso terzi), anche se, come rimarcato recentemente da ANEF, la legge dovrebbe entrare in vigore non prima del 31 dicembre 2023.
Questo intervento normativo costituisce una vera e propria novità, destinata ad avere notevoli effetti nel mondo dello sci.
L’articolo 30 del Decreto Legislativo 40/2021 recita:
Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose. La sanzione, di carattere amministrativo prevista, per chi non possiede l’assicurazione, va da 100 a 150 euro, oltre al ritiro dello skipass.
Lo sciatore potrà scegliere se acquistare la polizza nel momento in cui compra lo skipass oppure se acquistarla presso le compagnie assicurative.
Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi (Art. 28 del Decreto Legislativo 40/2021).
Questo vuol dire che molti degli incidenti che avverranno sulle piste verranno trattati come concorso di colpa.
In passato, la Legge 363/03 all’Art. 4, prevedeva soltanto l’obbligo a carico del gestore degli impianti di stipulare un “contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e a terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore”.
Vi era stato inoltre un tentativo di modificare la normativa nel 2014 limitato però all’obbligo del gestore di mettere a disposizione degli utenti una polizza per responsabilità civile verso terzi (Art. 3 DDL 1367/2014).
CONCLUSIONI
Il tema della ripresa e del rilancio del turismo sono sempre più cruciali per l’economia del nostro paese. Auspichiamo che le nuove consapevolezze generate dagli eventi di questi ultimi anni diano vita a politiche turistiche basate proprio sui principi di tutela e sicurezza, come sembra si possa evincere da queste previsioni.