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UNIFAMILIARI E SUPERBONUS

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SUPERBONUS PER LE UNIFAMILIARI: 30% DEI LAVORI ENTRO IL 30 SETTEMBRE

I contribuenti che intendono fruire della maxi agevolazione sino a fine anno per le villette unifamiliari, dovranno realizzare il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Attraverso il Decreto Aiuti 2022, il Governo ha stabilito che per ciò che concerne la fruizione del Superbonus per le unifamiliari fino al 31 dicembre 2022, è necessario provare la realizzazione del 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

A giugno l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare alla realizzazione del 30% dei lavori dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, si potranno detrarre al 110% esclusivamente le spese sostenute entro il 30 giugno 2022, termine di scadenza del Superbonus riguardo le unifamiliari. Per le spese successive al 30 giugno si potrà ricorrere ad altri bonus edilizi.

Il Governo con l’attuazione del Decreto Aiuti ha, quindi, concesso tre mesi in più, rispetto alla scadenza prevista precedentemente, per raggiungere il SAL minimo del 30% riguardo le villette unifamiliari. Ciò significa che non sarà sufficiente semplicemente effettuare i pagamenti relativi al raggiungimento del 30% dei lavori, bensì questa percentuale di lavori dovrà effettivamente essere ultimata.

È importante ricordare anche che la novità contenuta nel Decreto Aiuti, con lo scopo di agevolare il raggiungimento della percentuale minima dei lavori, consiste nel fatto che ai fini del calcolo relativo al 30 per cento dei lavori, il contribuente potrà scegliere se includere solo gli interventi ammessi al Superbonus o anche altri lavori realizzati sullo stesso edificio, perciò interventi non agevolati attraverso il Superbonus.

Nel caso in cui il contribuente decidesse di considerare tutti gli interventi realizzati sull’edificio, quindi non solo quelli ammessi al Superbonus, per le relative verifiche sarà necessario fare riferimento a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo, come da titolo edilizio e come stabilito dalla “Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 28 febbraio 2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate”, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e a cui partecipano vari componenti della Rete delle Professioni Tecniche.

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