Quando è possibile cedere parzialmente il credito, in relazione al bonus 110%? L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti rispondendo all’istanza di un contribuente.
La risposta n. 358/2022 dell’Agenzia delle Entrate tratta la tematica dell’utilizzo parziale in compensazione del credito d’imposta da Superbonus, in modo da chiarire se è ancora possibile la cessione parziale del credito.
Nel caso specifico, un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate spiegando di avere diritto ad un credito d’imposta da Superbonus e di averne utilizzato una parte in compensazione nel corso del 2022, tramite il codice tributo 6921.
L’istante prosegue chiedendo all’Agenzia come poter ricostruire l’originario credito spettante, considerando che gli istituti bancari e/o assicurativi, da lui contattati per cedere il credito residuo, si sono rifiutati di acquisire dei crediti già utilizzati parzialmente in compensazione.
L’intenzione dell’istante è, quindi, quella di ricostruire il credito originario, riversando la quota compensata mediante il medesimo modello e lo stesso codice tributo utilizzato all’atto della sua compensazione, in modo da poterlo poi cedere interamente.
In risposta all’istanza, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’art. 121, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio, attribuisce al fornitore che ha eseguito uno degli interventi edilizi indicati dal legislatore, un credito d’imposta corrispondente allo sconto applicato in fattura al committente.
Al comma 3, viene esplicitato che: “I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.”
L’Agenzia prosegue chiarendo che, in alternativa, il medesimo credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari “senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.”
Nel caso di specie, l’Agenzia chiarisce che il ripristino dell’ammontare del credito già fruito tramite riversamento all’Erario (ossia la soluzione prospettata dall’istante) non è consentito, difatti lo è solo nei casi in cui il credito risulti fruito in modo non corretto, pertanto, non è consentito un ripensamento delle scelte già operate solo per meri motivi di opportunità.
Ciò detto, l’Agenzia ha concluso comunque specificando che la normativa applicabile al caso specifico non ha posto alcun divieto alla cessione parziale del credito, visto che potrebbe essere accettata in quanto la comunicazione del contribuente è antecedente al 1° maggio 2022, ma l’impedimento degli istituti bancari sembra dipeso da scelte autonome dei potenziali cessionari sulle quali l’Agenzia delle Entrate non può interferire.
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